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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06897/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato in concorso. L'unico motivo dedotto riguardava il vizio di motivazione, denunciato come mancante, contraddittorio e manifestamente illogico, con particolare censura al fatto che il giudice di appello non avrebbe risposto puntualmente a tutte le doglianze formulate nell'atto di appello. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice di appello non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomentazione dell'appellante, potendo una motivazione complessiva essere sufficiente se rende comprensibile l'iter logico della decisione. Nel caso concreto, la motivazione di primo grado, richiamata e integrata dalla sentenza di appello, aveva ricostruito i fatti e spiegato in modo non manifestamente illogico che il prelievo furtivo era avvenuto per l'irrigazione del terreno circostante l'abitazione dell'imputato, terreno del quale questi si occupava direttamente.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma di concorso di persone nel reato nel capo di imputazione confermato nei giudizi di merito

  • art. 624 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del furto oggetto della condanna

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.

    richiamato come base delle aggravanti contestate al furto

  • art. 616 c.p.p.

    implicitamente applicato nella parte in cui è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di appello, il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola censura proposta dall'appellante, essendo sufficiente una motivazione complessiva che renda intelligibile la ratio decidendi e consenta di ricostruire l'iter logico seguito.
  • Il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza di merito, letta unitamente a quella di primo grado richiamata per relationem, offra una ricostruzione dei fatti e una valutazione probatoria non manifestamente illogica.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera reiterazione di censure di merito già disattese, senza individuare reali carenze logiche o giuridiche della motivazione impugnata.
  • La conferma della responsabilità per furto aggravato può fondarsi su una motivazione che colleghi il prelievo della cosa altrui alla concreta disponibilità e utilizzazione del bene da parte dell'imputato, se tale ricostruzione risulta logicamente coerente e non contraddetta dagli atti richiamati.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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