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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27032/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su una censura assolutamente generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, ma la censura è stata ritenuta del tutto generica rispetto alla motivazione di merito. La Corte di cassazione rileva che la sentenza impugnata aveva già congruamente motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, mentre nel ricorso non erano indicate specifiche ragioni idonee a evidenziare vizi logici della motivazione. Non emergono dal testo ulteriori dettagli sulla fattispecie concreta oltre al riferimento al reato di cui all'art. 337 c.p.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata solo per indicare il reato ascritto; la Corte afferma che la sentenza di appello aveva motivato congruamente sulla sussistenza dei suoi elementi costitutivi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una censura meramente generica e non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorso deve indicare in modo puntuale le ragioni per cui la motivazione della decisione gravata sarebbe affetta da vizi logici o giuridici, non essendo sufficiente una contestazione apodittica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La verifica della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata richiede un confronto effettivo tra le doglianze e il percorso argomentativo del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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