Cassazione Penale, Ordinanza n. 17144/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di appello che l'ha condannata quale proprietaria e committente di opere edilizie abusive realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico e ambientale. I motivi di ricorso sono due: (1) violazione dell'art. 131-bis c.p., per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; (2) vizio di motivazione sul medesimo diniego, deducendo che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valorizzato l'incensuratezza, la non abitualità della condotta e il comportamento successivo al reato, consistente nella presentazione di una CILA in sanatoria e nell'accertamento di conformità paesaggistica con ripristino dello stato dei luoghi. La ricorrente deposita anche memoria difensiva a sostegno delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Richiama il principio secondo cui, dopo la riforma dell'art. 131-bis c.p., la condotta successiva al reato può incidere sul giudizio complessivo di particolare tenuità, ma non può da sola rendere tenue un'offesa che non lo era al momento del fatto. Ricorda inoltre che il diniego della causa di non punibilità è sorretto da motivazione sufficiente anche quando il giudice dia conto dell'assenza di uno solo dei presupposti richiesti, se ritenuto decisivo. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato le dimensioni dell'area coperta dalla tettoia, pari a 122 mq, reputando il fatto non tenue e non meritevole di riduzione della pena al minimo edittale. Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva dell'offesa, nella quale può essere considerata anche la condotta successiva al reato; tale condotta, però, non può da sola trasformare in tenue un'offesa già non tenue al momento del fatto.
I parametri di cui all'art. 133, comma 1, c.p. operano come criteri per il giudizio complessivo sull'entità dell'offesa ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c), n. 1
La riforma ha inciso sull'art. 131-bis c.p. attribuendo rilievo anche alla condotta successiva alla commissione del reato nel giudizio di particolare tenuità.
Massime di principio
- Ai fini della particolare tenuità del fatto, la condotta successiva dell'imputato è rilevante solo come elemento del complessivo giudizio sull'offesa e non può, da sola, neutralizzare una lesione che, per le modalità del fatto, non sia già tenue.
- Il diniego dell'art. 131-bis c.p. è logicamente sufficiente quando il giudice di merito escluda in modo motivato anche uno solo dei presupposti necessari, se quel profilo è decisivo per negare la causa di non punibilità.
- In sede di legittimità, la valutazione di non particolare tenuità fondata su elementi fattuali apprezzati dal giudice di merito, come l'estensione dell'abuso edilizio, è insindacabile se sorretta da motivazione logica non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
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