Cassazione Penale, Sentenza n. 34291/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Lecce che, riformando la sentenza del Tribunale di Lecce del 27 febbraio 2023, aveva ridotto la pena inflitta per rapina impropria aggravata dall’uso di un’arma impropria, costituita dal collo di una bottiglia appositamente spaccata. Con un unico motivo ha denunciato l’omesso esame dei motivi aggiunti d’appello, in particolare della richiesta di applicazione della diminuente della lieve entità del fatto introdotta dalla sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale. La difesa ha sostenuto che gli elementi per riconoscerla risultavano anche dal fatto che il Tribunale aveva concesso le attenuanti generiche considerando le modalità del fatto scevre da particolare gravità; ha inoltre osservato che il giudizio sulla diminuente della lieve entità è distinto da quello relativo all’attenuante dell’art. 62, n. 4, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che la Corte d’appello avesse affrontato implicitamente e in modo sostanziale la questione della lieve entità, attraverso la valutazione della tenuità e della gravità della vicenda svolta nel negare l’attenuante dell’art. 62, n. 4, c.p. La motivazione d’appello aveva escluso la lieve offensività considerando la condotta violenta, aggressiva e minacciosa, l’uso di una bottiglia di vetro rotta e il pregiudizio arrecato alla libertà e all’integrità fisica e morale della persona aggredita. Benché i presupposti delle due valutazioni siano distinti, tale giudizio negativo era coerente con gli elementi ostativi alla diminuente, valutati ai sensi dell’art. 131-bis in relazione all’art. 133, primo comma, c.p., e non era censurabile in cassazione. La motivazione sul particolare tenuità può anche risultare implicitamente dalla valutazione degli indici di gravità oggettiva del reato e del grado di colpevolezza ai fini della congruità della pena. Non sussiste inoltre contraddizione tra il diniego della particolare tenuità e la concessione delle attenuanti generiche, poiché i relativi parametri valutativi hanno natura e struttura diverse. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma 1, cod. pen., hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo
La particolare tenuità del fatto si valuta sulla base di parametri oggettivi, distinti da quelli prevalentemente soggettivi rilevanti per le attenuanti generiche; il diniego della prima non è quindi contraddittorio rispetto alla concessione delle seconde.
la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado
La motivazione sul mancato riconoscimento della particolare tenuità può essere implicita quando la decisione d’appello abbia già valutato, ai fini della congruità della pena, la gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza secondo i parametri dell’art. 133 c.p.
nella parte dedicata al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen., esamina specificamente il tema della tenuità del fatto, della gravità della vicenda e dell’adeguatezza della pena al fatto concretamente posto in essere
La valutazione compiuta per negare l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non coincide con quella richiesta per la diminuente della lieve entità, ma può contenere considerazioni sostanziali pertinenti anche a quest’ultima.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ricorso trattato con rito cartolare ai sensi degli artt. 610 e 611 cod. proc. pen.
Il ricorso è stato trattato con rito cartolare secondo le disposizioni richiamate.
Massime di principio
- La motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto può essere implicita quando il giudice d’appello abbia già valutato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato nel giudizio sulla congruità della pena.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche non è incompatibile con il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità: i parametri dell’art. 131-bis c.p. hanno natura e struttura oggettiva, mentre quelli per le attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo.
- La valutazione sulla diminuente della lieve entità e quella sull’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sono distinte; tuttavia, le valutazioni di gravità e offensività espresse nel decidere sulla seconda possono costituire motivazione sostanziale anche rispetto alla prima, se pertinenti ai relativi presupposti.
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