Cassazione Penale, Ordinanza n. 03573/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 16/11/2023. Dal testo emerge che il ricorso riproponeva in modo generico e reiterativo deduzioni già svolte in materia di calunnia, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva invece argomentato la sussistenza del dolo sulla base della ricostruzione dell'episodio. La Corte di cassazione ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la censura relativa all'oltraggio, rilevando che il delitto è integrato da una condotta tenuta alla presenza di più persone, non essendo necessario che tutte abbiano udito le espressioni, essendo sufficiente che potessero udirle; nel caso concreto, le frasi utilizzate erano idonee a ledere l'onore e il prestigio dell'operante nell'esercizio delle sue funzioni.
Norme richiamate
Richiamato indirettamente dalle deduzioni difensive in materia di calunnia; la Corte osserva che la motivazione di merito aveva già spiegato la sussistenza del dolo sulla base della ricostruzione dell'episodio.
Il delitto di oltraggio è ritenuto integrato quando la condotta sia posta alla presenza di più persone, senza necessità che tutte abbiano effettivamente udito le espressioni, essendo sufficiente che potessero udirle.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già formulate senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sul dolo è generica se non si confronta con la ricostruzione fattuale e con il percorso argomentativo del giudice di merito che abbia già dato conto della consapevolezza e volontarietà della condotta.
- Il delitto di oltraggio sussiste quando l'offesa sia pronunciata alla presenza di più persone, essendo sufficiente che esse siano poste nella condizione di percepirla; non occorre la prova che tutte abbiano effettivamente sentito le parole offensive.
- Ai fini dell'oltraggio, le espressioni devono essere idonee a ledere l'onore e il prestigio del pubblico ufficiale o dell'incaricato nell'esercizio delle funzioni.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se la proposizione dell'impugnazione è connotata da colpa, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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