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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33722/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Min era stato condannato per furto in concorso (art. 624 c.p.) con Ion Mihaela; la Corte d'appello aveva riformato parzialmente il Tribunale solo sul trattamento sanzionatorio e aveva ritenuto De Min il "palo" che attendeva la complice all'esterno del negozio. Con ricorso per cassazione il difensore ha dedotto: (1) vizi di motivazione e travisamento della prova rispetto all'identificazione del soggetto presente all'esterno (richiamando artt. 189, 192, 213 c.p.p., art. 3 Cost. e art. 6 CEDU); (2) illegittima qualificazione della mera presenza come concorso nel furto (art. 192 c.p.p., artt. 110 e 624 c.p.); (3) mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza (art. 114 c.p.); (4) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., rilevando che la merce era stata restituita e quindi il danno sarebbe nullo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero inammissibili perché miravano a una rivalutazione non consentita delle prove e, in ogni caso, manifestamente infondati alla luce della descrizione, del possesso della refurtiva da parte dell'imputato e della valutazione dei giudici di merito sulla sua funzione di "palo". Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata specificità e reiterazione di doglianze già disattese, richiamando giurisprudenza che esclude l'attenuante per chi svolge il ruolo di "palo". Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha osservato che la restituzione della merce rileva ai fini dell'art. 131-bis solo se causata dalla condotta del reo, il che non è stato dedotto o dimostrato; la restituzione era conseguente al sequestro per il rinvenimento della refurtiva in possesso dell'imputato. Conseguentemente è stata confermata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma delittuosa applicata per definire il reato di furto: la sentenza conferma la condanna per il reato di furto in concorso, attribuendo a De Min il ruolo di "palo".

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla responsabilità per concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto integrato il concorso anche per chi svolge funzione di 'palo', in quanto contributo idoneo a facilitare il reato.

  • art. 114 cod. pen.

    Previsione dell'attenuante per partecipazione di minima importanza: la Corte ha ritenuto non riconoscibile tale attenuante al "palo", in linea con giurisprudenza consolidata che esclude la minima partecipazione per chi facilita l'impunità degli autori materiali.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha osservato che le vicende successive al reato (es. restituzione) contano solo se sono conseguenti alla condotta del reo; nel caso la restituzione è avvenuta in conseguenza del sequestro della refurtiva, non per iniziativa autonoma del ricorrente, perciò non applicabile.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nella censura sulla motivazione: la Corte ha ritenuto che le censure non dimostrino un vizio di legge ma una richiesta di riconsiderazione delle prove, non consentita in cassazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata nei motivi relativi alla valutazione delle prove e al concorso: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito e non viziata da travisamento di prova.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Richiamata nei motivi di violazione del diritto di difesa/conoscenza delle prove; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché miravano a una rivalutazione delle prove.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Criteri di appellabilità e motivazione del ricorso per cassazione: la Corte ha applicato l'articolo per escludere censure che non configurano violazioni di diritto o travisamenti della prova.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'obbligo di condanna alle spese processuali e l'irrogazione di sanzione pecuniaria per ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha imposto il pagamento di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.

  • art. 3 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiami costituzionali e sovranazionali invocati dal ricorrente (diritto al giusto processo): la Corte ha ritenuto che non siano state violate tali garanzie in modo da giustificare la cassazione.

Massime di principio

  • La Cassazione non ammette una rivalutazione globale delle prove: se i motivi impugnatori mirano solo a rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito, il ricorso è inammissibile.
  • Il ruolo di "palo" in un furto configura un contributo attivo non di minima importanza: chi facilita l'impunità degli esecutori materiali difficilmente potrà ottenere l'attenuante per partecipazione minima.
  • Per valutare la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) le vicende successive al reato rilevano solo se sono conseguenza della condotta del reo; la semplice restituzione della refurtiva, se avvenuta per sequestro o per azione di terzi, non basta.
  • Il possesso della refurtiva, unitamente a una descrizione compatibile e alla condotta, può legittimare la ricostruzione della partecipazione anche quando il soggetto non abbia materialmente sottratto gli oggetti.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e non meramente reiterativi delle doglianze già disattese in grado di appello; altrimenti vengono dichiarati inammissibili.

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