Cassazione Penale, Sentenza n. 18396/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma del sequestro preventivo relativo a ingente somma di denaro (oltre €787.000,00) e 15 monete d'oro (€43.000,00) ritenuti di provenienza delittuosa. Il ricorrente ha dedotto plurimi motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge quanto al fumus del reato di ricettazione (art. 606 lett. b) c.p.p.), sostenendo che il Tribunale abbia ipotizzato senza adeguati elementi che Zanchi fosse concorrente nei delitti presupposto o autore della ricettazione; 2) mancanza di prove che colleghino il denaro a delitti presupposto (corruzione tra privati, emissione di fatture per operazioni inesistenti), con argomento che Zanchi non aveva poteri di firma/negoziazione negli appalti contestati; 3) assenza di "ulteriori elementi" significativi oltre al mero rinvenimento, possesso o modalità di occultamento e al reddito elevato di Zanchi; 4) violazione del principio di proporzionalità (sequestro sproporzionato rispetto a presunta sovrafatturazione di €40.000,00); 5) carenza della motivazione sul periculum in mora e sulla funzione anticipatoria/impeditiva del sequestro; 6) carenza di motivazione specifica in relazione alle monete d'oro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo, assorbente motivo. Ha deciso che l'ordinanza del Tribunale del riesame è gravemente lacunosa sul punto del fumus del reato di ricettazione: la sola valorizzazione delle modalità di occultamento e dell'assenza di redditi leciti non è sufficiente per fondare il sequestro quando manchino "ulteriori elementi" significativi che attestino la certa provenienza del denaro da un delitto presupposto. La Corte richiama la giurisprudenza che richiede elementi aggiuntivi (contatti con esponenti della criminalità, precedenti coinvolgimenti in reati produttivi di profitto, possesso di oggetti strumentali, documentazione connessa come fatture per operazioni inesistenti, ecc.). Inoltre la Corte osserva che il provvedimento impugnato non ha chiarito quale fosse il reato presupposto e anzi sembra attribuire al ricorrente il ruolo di autore/concorrente del reato presupposto, situazione incompatibile con l'accusa di ricettazione. Per tali ragioni la Corte annulla l'ordinanza impugnata e dispone il rinvio al Tribunale di Verbania per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p., chiedendo che il tribunale chiarisca la tipologia del reato presupposto e motivi adeguatamente la sussistenza di elementi significativi della provenienza illecita.
Norme richiamate
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Individua il motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di legge e mancanza o contraddittorietà della motivazione; il ricorso avverso provvedimenti cautelari è ammesso per tali profili
Norma penalistica sulla ricettazione: la sentenza richiama la necessità di individuare un delitto presupposto per ritenere la provenienza illecita del denaro
Norma sul riciclaggio; la Corte collega la disciplina sui delitti patrimoniali con la necessità di elementi probatori adeguati per il sequestro
art. 324, co. 5, cod. proc. pen.
Norma che dispone il rinvio al giudice competente per nuovo giudizio dopo annullamento del provvedimento cautelare; la Corte ha rinviato il procedimento al Tribunale di Verbania ai sensi di questa disposizione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 25932/2008; Sez. 2, n. 28587/03.07.2024; Sez. 2, n. 10344/13.12.2024)
Orientamenti richiamati che precisano che per il sequestro fondato su ricettazione/riciclaggio non bastano occultamento e redditi insufficienti: sono necessari "ulteriori elementi" significativi (contatti con criminalità, precedenti reati produttivi di profitto, possesso di strumenti, documentazione collegante i beni a reati presupposto)
Massime di principio
- Il mero rinvenimento di ingenti somme di denaro o preziosi, la loro modalità di occultamento e l'assenza di redditi leciti non costituiscono da soli prova sufficiente del fumus dell'ipotesi di ricettazione o riciclaggio per giustificare un sequestro preventivo.
- Il giudice che dispone un sequestro per presunta provenienza illecita deve individuare e motivare chiaramente la tipologia del delitto presupposto e riferire "ulteriori elementi" significativi che colleghino i beni al reato presupposto (es. contatti con esponenti della criminalità, precedenti coinvolgimenti in reati produttivi di profitto, documentazione o strumenti collegati al reato).
- Se nel provvedimento cautelare il giudice accenna al fatto che il detentore possa essere autore o concorrente del presunto delitto presupposto, occorre valutare la compatibilità di quella ricostruzione con l'imputazione di ricettazione; la qualifica dell'agente come autore del reato presupposto può escludere la ricettazione.
- Il principio di proporzionalità e la spiegazione del periculum in mora (funzione anticipatoria o impedente del sequestro) richiedono motivazioni specifiche e non generiche; il giudice deve spiegare perché la misura cautelare è necessaria e proporzionata rispetto agli elementi acquisiti.
- In casi di carenza motivazionale il rimedio è l'annullamento con rinvio al giudice di merito, il quale dovrà integrare l'istruttoria e fornire una motivazione adeguata circa la provenienza illecita dei beni e la sussistenza dei presupposti per il sequestro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18372/2026 del 21/05/2026
- Sentenza penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18400/2026 del 21/05/2026
- Sentenza penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18417/2026 del 21/05/2026
- Sentenza penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18420/2026 del 21/05/2026
- Sentenza penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18232/2026 del 21/05/2026
- Sentenza penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18239/2026 del 21/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →