Cassazione Civile, Ordinanza n. 18263/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di lunga durata di un dirigente, poi anche consigliere e amministratore delegato, che aveva comunicato le dimissioni con preavviso di sei mesi. Dopo le dimissioni, la società aveva disabilitato l'account di posta elettronica aziendale, ritirato o reso inutilizzabili strumenti e accessi lavorativi e impedito l'ingresso in ufficio per alcuni giorni, senza predeterminare la durata della sospensione. Il lavoratore, ritenendo che tale condotta gli impedisse di prestare attività nel periodo di preavviso, aveva dichiarato la risoluzione immediata del rapporto per giusta causa e aveva chiesto l'indennità sostitutiva del preavviso, il saldo del TFR e la declaratoria di illegittimità della trattenuta operata dalla società per mancato preavviso. Il primo motivo di ricorso censura la Corte d'appello per violazione dell'art. 2119 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva svalutato la gravità complessiva dell'inadempimento datoriale, concentrandosi quasi solo sulla breve durata dei fatti e non sulle modalità della condotta, plurima e reiterata. Il secondo motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi e critica la mancata ammissione di interrogatorio formale e prove testimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse applicato in modo distorto l'art. 2119 c.c. dando rilievo preminente alla breve durata della sospensione della prestazione e non valutando l'insieme delle modalità con cui la società aveva unilateralmente impedito al dipendente di lavorare durante il preavviso. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto in realtà a contestare la qualificazione giuridica dei fatti e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La giusta causa è nozione elastica che richiede una valutazione complessiva della condotta e della sua idoneità a impedire anche provvisoriamente la prosecuzione del rapporto; la durata dell'inadempimento è solo uno degli indici rilevanti e non può essere assunta come criterio esclusivo o dirimente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio corretto per censurare l'erronea sussunzione della fattispecie concreta nella clausola generale della giusta causa, quando il giudice di merito sbagli la specificazione del parametro normativo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando mira a contestare la qualificazione giuridica dei fatti o la motivazione in diritto, e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Richiamato solo per la modalità decisionale in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei termini previsti.
Massime di principio
- La giusta causa ex art. 2119 c.c. è una clausola generale che impone al giudice un giudizio giuridico di integrazione del parametro normativo alla luce dei principi dell'ordinamento e della concreta realtà del rapporto.
- Nel valutare la giusta causa non può essere considerata decisiva la sola durata dell'inadempimento: occorre apprezzare tutte le circostanze rilevanti, comprese le modalità della condotta, la sua intensità, gli effetti sul rapporto e il contesto complessivo.
- La sospensione unilaterale del rapporto di lavoro è legittima soltanto quando sia collegata a un inadempimento del lavoratore e sia funzionale a misure cautelari o disciplinari; è invece illegittima se disposta in reazione al legittimo esercizio del diritto di recesso con preavviso.
- Se il datore, dopo le dimissioni con preavviso, impedisce al lavoratore di svolgere l'attività e di accedere ai mezzi di lavoro senza una base giuridica, tale condotta può integrare giusta causa di dimissioni e non può essere giustificata dalla sola esigenza di tutela dell'organizzazione aziendale, che può essere perseguita con strumenti consentiti dall'ordinamento.
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