Cassazione Penale, Ordinanza n. 18489/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi dedotti perché meramente reiterativi di diverse valutazioni di merito e non idonei a scalfire la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva condannato l'imputato alla pena di 8.000 euro di ammenda per la violazione della disciplina igienico-sanitaria in materia di alimenti, con fatto accertato in data 22 novembre 2021. In cassazione la difesa ha proposto due motivi sostanzialmente sovrapponibili, entrambi diretti a contestare il trattamento sanzionatorio: con il primo si censurava il diniego delle attenuanti generiche; con il secondo si contestava il discostamento della pena dal minimo edittale. La Corte rileva che i motivi non si confrontano con la motivazione della sentenza di merito, che aveva valorizzato l'adeguatezza della pena, la non eccessività dell'ammenda, i numerosi precedenti specifici dell'imputato sintomatici dell'abitualità della condotta e le macroscopiche carenze igieniche nella conservazione del prodotto ittico.
Norme richiamate
art. 5, lett. b), legge n. 283 del 1962
norma incriminatrice richiamata come base della condanna per violazione delle prescrizioni igienico-sanitarie nella conservazione del prodotto alimentare; il testo non specifica ulteriormente la condotta tipica oltre al riferimento alla conservazione del prodotto ittico in condizioni igieniche carenti.
norma richiamata unitamente all'art. 5 per la contestazione relativa alle condizioni igieniche del prodotto alimentare; dal testo non emergono ulteriori precisazioni sul contenuto applicato.
prevede, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
richiamata per affermare che in sede di legittimità non sono consentite rivalutazioni di merito contrapposte alla motivazione razionale della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito della pena quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione razionale e non manifestamente illogica sul trattamento sanzionatorio.
- La censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile se il ricorso non si confronta specificamente con gli elementi valorizzati dal giudice di merito a sostegno della decisione.
- Il discostamento della pena dal minimo edittale può essere legittimamente fondato su precedenti specifici dell'imputato e su elementi concreti della gravità del fatto, come le modalità della condotta e le condizioni materiali riscontrate.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende consegue ex lege, salvo che non ricorrano cause esimenti non evidenziate nel provvedimento.
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