Cassazione Civile, Ordinanza n. 21959/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Una società aveva concluso con una lavoratrice un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, con decorrenza 18 gennaio 2015. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il ricorso al termine, dichiarando costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti e condannando la società al risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva reputato generica la causale di sostituzione di personale assente e, comunque, non provate le esigenze sostitutive. In cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo alla liquidazione del danno, sostenendo che il tribunale aveva liquidato il risarcimento non secondo l'art. 32 L. 183/2010 ma in misura pari alla retribuzione globale di fatto dalla messa in mora alla sentenza; con un secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 per non avere la Corte d'appello applicato la disciplina dell'indennità forfetaria per il periodo intermedio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha rigettato il primo come assorbito. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al risarcimento del danno e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nelle ipotesi di conversione conseguenti a nullità del termine o del contratto di somministrazione, trova applicazione l'indennità omnicomprensiva e forfetizzata prevista dall'art. 32, commi 5, 6 e 7, L. 183/2010, come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, senza necessità di prova del danno effettivo o della messa in mora e senza rilievo dell'aliunde perceptum.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Norma invocata per denunciare il vizio di omessa pronuncia.
Richiamato come parametro del dovere del giudice di pronunciarsi su tutte le domande e i motivi di appello.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge.
art. 32, commi 5, 6 e 7, legge n. 183 del 2010
Configura, nei casi di conversione del contratto a termine nullo, una indennità forfetaria e omnicomprensiva, assimilabile a una penale ex lege, dovuta indipendentemente dalla prova di un danno effettivo e dalla costituzione in mora.
art. 1, comma 13, legge n. 92 del 2012
Richiamato come interpretazione autentica dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, estesa anche alla somministrazione di lavoro.
Norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio con ordinanza.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla conversione di un contratto di lavoro a termine o di un contratto di somministrazione illegittimo, il danno per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la sentenza di conversione è liquidato secondo l'indennità forfetaria e onnicomprensiva prevista dall'art. 32 L. 183/2010, non secondo il criterio della retribuzione globale di fatto.
- L'indennità ex art. 32 L. 183/2010 opera a prescindere dalla costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un pregiudizio effettivamente subito dal lavoratore, trattandosi di rimedio tipizzato e predeterminato dal legislatore.
- La disciplina dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 si applica anche alla somministrazione di lavoro quando il rapporto venga convertito in rapporto subordinato a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione.
- Quando il motivo di ricorso sulla violazione di legge consente di verificare la correttezza del criterio liquidatorio adottato, il vizio di omessa pronuncia sul corrispondente motivo di appello resta assorbito.
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