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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21959/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Una società aveva concluso con una lavoratrice un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, con decorrenza 18 gennaio 2015. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il ricorso al termine, dichiarando costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti e condannando la società al risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva reputato generica la causale di sostituzione di personale assente e, comunque, non provate le esigenze sostitutive. In cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo alla liquidazione del danno, sostenendo che il tribunale aveva liquidato il risarcimento non secondo l'art. 32 L. 183/2010 ma in misura pari alla retribuzione globale di fatto dalla messa in mora alla sentenza; con un secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 per non avere la Corte d'appello applicato la disciplina dell'indennità forfetaria per il periodo intermedio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha rigettato il primo come assorbito. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al risarcimento del danno e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nelle ipotesi di conversione conseguenti a nullità del termine o del contratto di somministrazione, trova applicazione l'indennità omnicomprensiva e forfetizzata prevista dall'art. 32, commi 5, 6 e 7, L. 183/2010, come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, senza necessità di prova del danno effettivo o della messa in mora e senza rilievo dell'aliunde perceptum.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla conversione di un contratto di lavoro a termine o di un contratto di somministrazione illegittimo, il danno per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la sentenza di conversione è liquidato secondo l'indennità forfetaria e onnicomprensiva prevista dall'art. 32 L. 183/2010, non secondo il criterio della retribuzione globale di fatto.
  • L'indennità ex art. 32 L. 183/2010 opera a prescindere dalla costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un pregiudizio effettivamente subito dal lavoratore, trattandosi di rimedio tipizzato e predeterminato dal legislatore.
  • La disciplina dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 si applica anche alla somministrazione di lavoro quando il rapporto venga convertito in rapporto subordinato a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione.
  • Quando il motivo di ricorso sulla violazione di legge consente di verificare la correttezza del criterio liquidatorio adottato, il vizio di omessa pronuncia sul corrispondente motivo di appello resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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