Sentenza n. 4610/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla Sentenza n. 563/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 15856/2024, pubblicata in data 23/01/2025, e notificata il 28/01/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero il 28 gennaio 2025, con la quale era stato accertato il diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2022/23 e 2023/24, per complessivi 2.000 euro. Il ricorrente ha dedotto il mancato adempimento dell'amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di impugnazione della sentenza, divenuta definitiva. Ha chiesto la condanna del Ministero all'adempimento, con accessori di legge, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario avente a oggetto l'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al decisum. Ha verificato il rispetto del termine per proporre l'azione di ottemperanza e dei termini del rito camerale, nonché la rituale notificazione del titolo all'amministrazione e il decorso infruttuoso dei 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione della carta elettronica, l'obbligazione può essere adempiuta mediante erogazione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell'obbligazione e l'imputabilità del ritardo alla condotta omissiva dell'amministrazione impediscono a quest'ultima di avvantaggiarsi della propria inerzia. Il TAR ha nominato sin da subito un dirigente della Direzione generale competente quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli il compito di reperire o allocare le risorse e svolgere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Ha escluso che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa possano costituire impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione non si conformi al decisum.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; il termine risultava decorso nel caso esaminato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuo di 500 euro destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, la cui spettanza era stata accertata dal giudice ordinario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi al decisum.
- La mancata prova dell'adempimento di un titolo giudiziale passato in giudicato giustifica la dichiarazione dell'obbligo dell'amministrazione di eseguirlo integralmente entro il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza.
- Quando il giudicato riconosce una prestazione pecuniaria fungibile e il termine per fruirne in forma specifica sia ormai decorso per inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante pagamento del controvalore economico, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo.
- L'amministrazione non può invocare la propria inerzia né l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di disponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone le attività necessarie per l'integrale esecuzione del titolo e prevedendo anche la facoltà di delega a un altro funzionario.
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