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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24967/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione; la Commissione tributaria provinciale aveva accolto integralmente il ricorso e, sulle spese del primo grado, aveva scritto "Nulla per le spese" motivando con la mancata costituzione della resistente. Il contribuente aveva poi appellato e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello, sostanzialmente ritenendo corretta la regolazione delle spese di primo grado. In cassazione il contribuente, con un unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, essendo totalmente vittorioso nel merito, le spese non potevano essere compensate né lasciate prive di decisione per il solo fatto che la concessionaria fosse rimasta contumace, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate e motivate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha chiarito che la formula "Nulla per le spese" non equivale a compensazione, ma indica omissione di pronuncia sulle spese; in ogni caso, nel processo tributario vige il principio per cui alla soccombenza segue la condanna al rimborso delle spese, sicché la contumacia della parte totalmente soccombente non esonera il giudice dal provvedere sulle spese. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinché rinnovi la decisione sulla regolazione e liquidazione delle spese del primo grado e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro per denunciare la violazione di legge in cassazione.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

    Nel processo tributario trasferisce il principio della soccombenza nella regolazione delle spese: il soccombente deve essere condannato al rimborso delle spese.

  • art. 91, primo comma, c.p.c.

    Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

    Esprime il principio generale della soccombenza quale criterio necessario di condanna alle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La Corte esclude che la contumacia della parte soccombente possa di per sé giustificare la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, come nel processo civile, la regola di base è che le spese seguono la soccombenza: la parte che perde deve essere condannata a rimborsare quelle dell'altra parte.
  • La contumacia della parte soccombente non è un fatto neutro idoneo, da solo, a escludere la condanna alle spese né a giustificare la compensazione.
  • La formula con cui il giudice dichiara "nulla per le spese" non equivale necessariamente a compensazione: può integrare un'omissione di pronuncia sulla regolazione delle spese.
  • Ai fini della condanna alle spese rileva il principio di causalità: soccombente è anche la parte che, con il proprio comportamento sostanziale, ha dato causa al processo o al suo protrarsi.
  • La compensazione delle spese richiede una motivazione effettiva e non può essere desunta in via implicita dalla mera mancata costituzione della controparte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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