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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50020/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per concorso in estorsione (capo 43). Il ricorrente deduceva violazione della legge penale e delle regole di giudizio (art. 273, art. 192, commi 2 e 3 c.p.p.), nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria circa il concorso nell'estorsione consumata da altri. Sosteneva che la valutazione degli indizi e l'attendibilità della persona offesa non giustificassero la misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità, rilevando che il ricorrente ha tentato di ribaltare valutazioni di merito senza fornire un'esposizione autosufficiente degli elementi indiziari contrari né un confronto ragionato con le argomentazioni del provvedimento impugnato. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui può integrare il reato di estorsione la richiesta o l'ottenimento di una somma in cambio della restituzione di un bene sottratto, anche se l'istanza proviene da un intermediario incaricato dalla vittima, salvo che l'agente agisca esclusivamente per fini solidaristici senza alcun tornaconto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma procedurale relativa al ricorso in sede di riesame (richiamata nel narrato dei fatti). La Corte osserva che il ricorso di merito era già stato esaminato e respinto dal Tribunale per il riesame.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente come regola di giudizio contestata; la Corte ha ritenuto che il ricorso non svolgesse un adeguato confronto con le ragioni della decisione impugnata, rendendo il motivo inammissibile.

  • art. 192, commi 2 e 3 c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente relativamente a presunte violazioni delle regole di motivazione e formazione della prova; la Corte ha invece ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata e coerente con gli elementi investigativi.

  • art. 629 c.p.

    Norma sul concetto di minaccia rilevante; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la richiesta di denaro in cambio della restituzione di un bene sottratto incide sulla libertà di determinazione della vittima e integra la minaccia rilevante ai fini dell'estorsione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende per i ricorsi dichiarati inammissibili o infondati; applicata dalla Corte per irrogare le sanzioni pecuniarie e le spese al ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione è inammissibile quando il ricorso mira a rinnovare valutazioni di merito già decise senza fornire una esposizione autosufficiente e un confronto ragionato con le motivazioni del provvedimento impugnato.
  • Per essere ricevibile, il ricorso in Cassazione deve indicare e, se necessario, allegare gli elementi indiziari dai quali si deduce il travisamento del dato probatorio; la mera riproposizione di argomentazioni di merito è insufficiente.
  • La condotta dell'intermediario che richiede o ottiene una somma per la restituzione di un bene sottratto può integrare il reato di estorsione, salvo che sia provato che l'intermediario abbia agito esclusivamente per fini solidaristici e senza tornaconto.
  • La valutazione della gravità indiziaria deve essere specificamente contestata nel ricorso con riferimenti precisi agli elementi considerati dal giudice; l'assenza di tale confronto porta all'inammissibilità.
  • L'inammissibilità o il rigetto del ricorso comporta generalmente la condanna alle spese processuali e, secondo l'art. 616 c.p.p., può comportare il versamento di una somma a titolo di ammenda.

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