Cassazione Penale, Sentenza n. 45278/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della determinazione della pena per violazione di legge, denunciando un errore nel calcolo della diminuzione per il riconoscimento delle attenuanti generiche e nella riduzione prevista per il rito (applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.). Il ricorrente sosteneva che la pena fosse stata erroneamente computata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103), che esclude il sindacato in Cassazione su profili meramente commisurativi della pena attinenti al bilanciamento delle circostanze e alla misura delle diminuzioni. Inoltre la Corte ha rilevato l'assenza di un errore materiale di calcolo, richiamando che la legge quantifica la diminuzione per attenuanti "in misura non eccedente un terzo" (art. 65 n. 3 c.p.) e che la pena aplicata su richiesta è "diminuita fino a un terzo" (art. 444 c.p.p.). Perciò il ricorso non contestava l'illegalità della pena ma la sua commisurazione, materia non impugnabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
"diminuita fino a un terzo"
La Corte ha richiamato la previsione che, nel rito alternativo della definizione per accordo, la pena è diminuita fino a un terzo, giustificando che la riduzione operata rientra nel margine legislativo e non è sindacabile in Cassazione sul piano commisurativo.
"in misura non eccedente un terzo"
La diminuzione per il riconoscimento di una circostanza attenuante è legalmente quantificata come non eccedente un terzo; la Corte ha ritenuto che il calcolo impugnato rientrasse in questo limite, escludendo un errore di diritto o materiale.
Norma introdotta dalla legge 23 giugno 2017 n.103 che limita l'impugnabilità in Cassazione: impedisce il ricorso per motivi attinenti alla mera commisurazione della pena (bilanciamento delle circostanze e misura delle diminuzioni). La Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 591, comma 1 lett. b) c.p.p.
Fondamento procedurale per l'inammissibilità del ricorso in Cassazione quando la questione riguarda profili non sindacabili relativi alla commisurazione della pena, richiamato dalla Corte per motivare l'inammissibilità.
Norme del codice penale richiamate come fattispecie di reato per le quali era stata inflitta la pena in primo grado; la loro menzione serve a identificare il titolo di responsabilità penale del ricorrente.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende in caso di impugnazione inammissibile o fondata su profili di colpa; applicata dalla Corte per imporre 3.000 euro al ricorrente.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette ricorsi che contestino la mera commisurazione della pena o il bilanciamento fra circostanze (profili di merito/quantum): tali questioni, dopo la riforma (art. 448 comma 2-bis c.p.p.), non sono sindacabili in Cassazione.
- Se la riduzione della pena rientra nei limiti legali espressi (es. "fino a un terzo" o "non eccedente un terzo"), non sussiste errore di diritto o materiale impugnabile in Cassazione.
- Per contestare validamente la pena in Cassazione occorre far valere l'illegalità della sanzione (pena non prevista o eccedente il limite legale), non la diversa valutazione delle circostanze e delle correlata diminuzione.
- Proporre ricorsi manifestamente inammissibili su questioni di commisurazione comporta rischio di condanna alle spese e di sanzioni (cassa delle ammende) per colpa; gli avvocati dovrebbero valutare attentamente la perdita pratica del sindacato di Cassazione su questi profili prima di impugnare.
- Le doglianze sui calcoli della pena devono riguardare errori aritmetici o di applicazione normativa oggettivamente rilevabili per essere considerate: mere divergenze interpretative nel bilanciamento delle circostanze non sono sufficienti.
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