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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21916/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

La curatela fallimentare di una società propose opposizione davanti al giudice tributario contro una cartella di pagamento emessa per debiti fiscali iscritti a ruolo, deducendo che la notifica della cartella era tardiva e quindi avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. In primo grado l'opposizione fu respinta, mentre in appello la decisione fu riformata con accoglimento dell'impugnazione della curatela, sul rilievo che la cartella oggetto di giudizio era stata notificata oltre i termini di legge e che non rilevava un'asserita altra notifica a una società in bonis, della quale non sarebbe stato noto il contenuto. La società concessionaria della riscossione ricorse per cassazione con tre motivi, tutti centrati sulla nullità della sentenza di appello per motivazione ultra petita, apparente, omessa o contraddittoria: contestò che il giudice d'appello avesse ricostruito d'ufficio una pretesa doppia emissione di ruoli/cartelle non dedotta dalle parti, che avesse affermato erroneamente l'ignoto contenuto della cartella notificata alla società in bonis e che avesse omesso di esaminare il fatto decisivo dell'identità tra la cartella notificata alla società in bonis e quella notificata alla curatela, emergente dal confronto degli estratti di ruolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi, trattandoli congiuntamente perché tutti attinenti alla nullità della sentenza per motivazione apparente. Ha affermato che la motivazione apparente ricorre quando la giustificazione, pur graficamente esistente, non consente di controllare l'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio e non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. Ha quindi rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era generica e standardizzata, non spiegava il percorso logico seguito né la ragione del rigetto dell'appello alla luce delle contestazioni e della documentazione in atti. Ne è conseguito l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come norma che fissa i termini decadenziali per la notifica della cartella di pagamento; la questione litigiosa ruotava attorno alla tardività della notifica.

  • art. 43 del d.P.R. n. 602/1973

    menzionato nel motivo di ricorso in relazione al potere dell'amministrazione finanziaria di emettere una nuova cartella nel rispetto dei termini di decadenza.

  • artt. 112, 116 e 132 c.p.c.

    invocati come parametri della dedotta nullità della sentenza per ultra petita, omessa/erronea valutazione delle prove e difetto di motivazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.

    richiamato come base dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    utilizzato dalla Corte per definire il contenuto minimo costituzionale della motivazione, che non può essere meramente apparente.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e impedisce ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità della decisione.
  • Integra motivazione apparente anche una motivazione meramente standard o di stile, priva di riferibilità concreta alla fattispecie decisa e incapace di misurarsi con le specifiche contestazioni e con il materiale probatorio in atti.
  • Il giudice di merito non può fondare la decisione su presupposti fattuali non chiariti o non coerenti con le allegazioni delle parti: se la sentenza non spiega perché un documento o un fatto decisivo siano irrilevanti o disattesi, la decisione è cassabile per nullità.
  • Quando tutti i motivi di ricorso investono il difetto di motivazione sotto diverse angolazioni, essi possono essere esaminati congiuntamente se convergono nel denunciare l'impossibilità di controllare il ragionamento decisorio.
  • In tema di notificazione delle cartelle di pagamento, la sola astratta affermazione della possibilità per l'ente di emettere una nuova cartella nei termini non basta: occorre verificare in concreto se la cartella impugnata sia effettivamente quella notificata tardivamente e se la ricostruzione dei fatti sia supportata dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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