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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 884/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 642 (truffa/indennizzo assicurativo) e 367 (frode in danno di assicuratore) cod. pen. Motivi principali: (i) contestazione della utilizzabilità e attendibilità di relazioni/accertamenti svolti da investigatori privati incaricati dalla compagnia assicurativa (qualificati come "documenti"), per violazione delle garanzie procedurali e in particolare presunta violazione degli artt. 391-bis e ss. e 327-bis cod. proc. pen.; (ii) mancato esame, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., di testi indicati dalla difesa (carrozziere Cati e Aresta); (iii) tardività della querela presentata dalla compagnia assicurativa (violazione art. 124 cod. pen.); (iv) sopravvenuta prescrizione del reato ex art. 367 cod. pen.; (v) censura sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche (artt. 62-bis, 81, 132-133 cod. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo sul quarto motivo: il reato contestato dall'art. 367 cod. pen. è estinto per prescrizione e la sentenza di merito è annullata senza rinvio limitatamente a quel reato, con eliminazione della relativa pena. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: sono state confermate le valutazioni di merito riguardo alla utilizzabilità delle investigazioni svolte dalla compagnia (veicolate in processo mediante testimonianze), al rigetto delle richieste istruttorie ex art. 507, alla tempestività della querela (termine decorso dal momento in cui la compagnia ha acquisito consapevolezza piena dei fatti) e alla determinazione della pena e del diniego delle attenuanti. Conseguentemente il capo di imputazione relativo all'art. 642 cod. pen. è stato mantenuto e la pena per la residua imputazione è stata rideterminata (la sentenza riporta "ridetermina la pena, per la residua imputazione, in anni uno e ..." ma il dispositivo annulla il reato ex art. 367 per prescrizione). Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese processuali causate alla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 367 cod. pen.

    Reato di frode in danno dell'assicuratore: la Corte ha ritenuto che questo reato fosse estinto per prescrizione alla data della sentenza di appello; pertanto annullamento senza rinvio del relativo capo di condanna.

  • art. 642 cod. pen.

    Reato di truffa/indennizzo assicurativo: la condanna per questa fattispecie è stata confermata nella sostanza dai giudici di merito e il ricorso in cassazione è stato dichiarato inammissibile su tale punto.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Acquisizione di documenti: la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione di relazioni come "documenti" e ha sottolineato che le risultanze investigative sono state comunque introdotte nel processo anche tramite testimonianze.

  • art. 391-bis e ss. cod. proc. pen.

    Disciplina delle indagini difensive preventive: la Corte ha ricordato che il ricorso a tale procedura è facoltativo e che l'attività investigativa svolta prima dell'iscrizione della notizia di reato può comunque risultare utilizzabile se le risultanze vengono portate in udienza mediante mezzi di prova ammessi.

  • art. 327-bis cod. proc. pen.

    Rinvio alla normativa sulle indagini difensive: la Corte sottolinea la natura facoltativa dello strumento e la possibilità di utilizzare acquisizioni extracodicistiche se poi veicolate tramite mezzi probatori consentiti.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Poteri istruttori del giudice per acquisire mezzi di prova: la Corte ha ritenuto che il rifiuto di assumere determinate prove discrezionale ex art. 507 non sia censurabile in cassazione quando il giudice di merito abbia valutato l'istruttoria come già completa e non necessaria l'integrazione.

  • art. 124 cod. pen.

    Termine per la querela: la decorrenza del termine è valutata dal momento in cui la persona offesa ha piena consapevolezza, sulla base di elementi concreti, della dimensione oggettiva e soggettiva del fatto; ciò giustifica la tempestività della querela nel caso concreto.

  • artt. 132-133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per l'apprezzamento delle attenuanti/generiche: la Corte ha ribadito l'ampia discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e che il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 è sufficiente quando la pena è prossima al minimo edittale.

  • art. 62-bis, 81 cod. pen.

    Circostanze attenuanti/combinazione di circostanze: la Corte ha confermato che il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi idonei; il diniego motivato per assenza di elementi positivi è ammissibile.

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Regole sull'assunzione delle prove: la Corte ricorda che la mancata assunzione di una prova decisiva può essere censurata solo nei termini previsti da questa norma; il ricorso non può trasformarsi in una nuova valutazione discrezionale delle prove.

Massime di principio

  • Le investigazioni svolte da privati o da investigatori incaricati dalla parte civile/assicurazione, seppure compiute prima dell'iscrizione della notizia di reato, possono essere utilizzate in giudizio quando le loro risultanze vengano successivamente introdotte mediante mezzi di prova ammessi (es. testimonianze, accertamenti tecnici eseguiti regolarmente). L'accesso al processo non è escluso per il solo fatto che l'indagine non sia stata condotta nelle forme dell'art. 391-bis e ss.
  • La richiesta di integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; il rigetto è sindacabile in Cassazione solo se contraddice i criteri legali o determina la mancata assunzione di una prova decisiva nei termini dell'art. 495 c.2.
  • Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa, fondata su elementi concreti, della dimensione oggettiva e soggettiva del reato; semplici sospetti non sono sufficienti a far decorrere il termine.
  • La prescrizione va verificata con attenzione alla data di consumazione del reato e alle eventuali cause di sospensione/interruzione; se la prescrizione è perfezionata prima della sentenza di appello, il relativo capo di condanna deve essere annullato senza rinvio.
  • La determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti generiche rientrano nella valutazione di merito del giudice: la Cassazione non sostituisce la rivalutazione del fatto salvo vizi motivazionali evidenti o carenza assoluta di motivazione.
  • In impugnazione per cassazione non sono ammesse deduzioni che si limitino a proporre una diversa interpretazione del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito, salvo che non siano indicate specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione rilevanti.
  • L'onere della prova dell'intempestività della querela grava su chi la deduce; in caso di dubbio la valutazione va risolta a favore del querelante.

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