Cassazione Penale, Sentenza n. 40800/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in parziale riforma del primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato nel capo A) e rideterminato la pena per il capo B). A Incagnoli si contestava, quale direttore generale della Trade Management & Consulting s.r.l. e delegato da Vecom s.r.l., di avere falsificato quattro pareri tecnici dell'ARPA Puglia per indurre in errore i dirigenti regionali e ottenere le autorizzazioni uniche per la costruzione di impianti fotovoltaici, procurando un ingiusto profitto alla Vecom s.r.l. Il ricorso di cassazione si articolava in due motivi: (1) vizio di motivazione e insufficiente prova circa l'attribuibilità dei falsi pareri al ricorrente, deducendo che la responsabilità sarebbe stata fondata solo sulla posizione ricoperta; (2) errata qualificazione giuridica delle condotte e violazione dell'art. 476 c.p., sostenendo che i funzionari ARPA fossero soltanto incaricati di pubblico servizio e che i pareri non avessero efficacia certificativa rilevante nell'iter amministrativo, con conseguente esclusione dell'aggravante e invocazione della prescrizione. Sono stati inoltre proposti motivi nuovi ex art. 585, comma 4, c.p.p., con documentazione e deduzioni sulla marginale rilevanza dei pareri nell'iter autorizzativo regionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito una motivazione logica e coerente, valorizzando la delega ampia conferita al ricorrente, le dichiarazioni testimoniali e la dinamica temporale degli eventi che consentivano di ricondurre a Incagnoli la produzione dei pareri falsi. Ha inoltre confermato l'orientamento delle Sezioni Unite: la falsa attestazione del privato che abbia inciso sui presupposti di un atto amministrativo fidefacente può concorrere con il reato di falsità in atto pubblico per induzione (artt. 48 e 479 c.p.). La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione degli atti autorizzativi come atti destinati a provare la verità dei fatti (qualità fidefacente) così come risultante dal capo d'imputazione, e perciò fondata la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 476 c.p.; ne consegue l'insussistenza della dedotta estensione della prescrizione. Per effetto dell'inammissibilità è stata poi irrogata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00 e alla rifusione delle spese liquidate in favore della parte civile ARPA Puglia (euro 3.200,00 oltre accessori). Va ricordato che la decisione di merito aveva comunque dichiarato estinto per prescrizione il reato indicato nel capo A) e rideterminato la pena per il capo B).
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto applicabile la circostanza aggravante perché il capo d'imputazione indicava che si trattava di "fatti dei quali gli atti erano destinati a provare la verità", cioè atti con funzione fidefacente
Riconosciuta la rilevanza del reato di falsità ideologica del pubblico ufficiale per induzione quando la falsa attestazione del privato sia posta alla base di un atto pubblico destinato a provare la verità dei fatti
Applicato in combinato disposto con l'art. 48 per la configurazione della falsità ideologica dell'atto pubblico formato in conseguenza di attestazioni false del privato
Falsa attestazione del privato: può concorrere materialmente con la falsità del pubblico ufficiale quando la dichiarazione non veritiera concerne fatti che l'atto pubblico è destinato a provare
art. 585 comma 4 cod. proc. pen.
Consente il deposito di motivi nuovi in cassazione in casi tassativi; la Corte ha valutato come inammissibili/insufficienti le deduzioni nuove tese a ritrarre diversa rilevanza amministrativa dei pareri
Prevede le conseguenze economiche e la condanna alle spese processuali per il ricorso dichiarato inammissibile, compreso il versamento alla Cassa delle Ammende
Sezioni Unite, sentenza Scelsi 28/06/2007 n. 35488
Principio richiamato secondo cui la falsa attestazione del privato che determina l'emanazione di un atto pubblico falsificato integra anche la falsità del pubblico ufficiale e può concorrere materialmente con la condotta del privato
Sezioni Unite, sentenza Sorge 18/04/2019 n. 24906
Richiama il principio secondo cui l'aggravante prevista dall'art. 476 comma secondo richiede che il capo d'imputazione indichi la natura fidefacente dell'atto o equivalenti formule; la Corte ha ritenuto soddisfatta tale esigenza nel capo di imputazione
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U. n. 27620 del 2016, Dasgupta)
Ribadito il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze di merito: verifica finalistica e logica, non riesame libero del merito
Massime di principio
- La mera posizione ricoperta dal soggetto in una società non esclude la sua responsabilità se la motivazione di merito ricostruisce con logica la sua partecipazione concreta e documentata alla condotta illecita.
- La falsa dichiarazione del privato che è causa strumentale di un atto amministrativo dotato di funzione fidefacente può concorrere materialmente con la falsità del pubblico ufficiale che forma l'atto: occorre valutare se l'atto era effettivamente destinato a provare la verità dei fatti indicati.
- Per far valere l'esenzione dall'aggravante dell'art. 476 comma secondo è necessario promuovere in sede di merito e indicare chiaramente la natura non fidefacente dell'atto; in cassazione sono limitati i margini per introdurre nuovi elementi che contrastino la motivazione di merito (art. 585 c.p.p.).
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione è finalistico: non può sostituirsi al giudice di merito ma può rilevare fratture logiche o illogicità manifeste; per impugnare con successo occorre dimostrare un concreto disallineamento logico-argomentativo, non una semplice diversa interpretazione.
- Se si vuole contestare che i pareri tecnici non abbiano avuto incidenza sull'atto amministrativo occorre produrre in tempo utile documentazione amministrativa probante e farla valutare dai giudici di merito; allegazioni tardive o nuove sono difficilmente decisive in cassazione.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile per profili di colpa emergenti dal ricorso stesso il ricorrente può essere condannato anche al versamento alla Cassa delle Ammende e alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
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