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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9047/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il reato di danneggiamento deducendo cinque motivi: 1) violazione di legge in relazione alla ritenuta esposizione alla pubblica fede del veicolo danneggiato (art. 625 c.p., n.7); 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 111 Cost. per un presunto ricorso della Corte di appello alla motivazione "per relationem" dalla sentenza di primo grado; 3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 111 Cost. per la presunta mancata valutazione di una memoria difensiva da parte del Tribunale; 4) violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che il danno era coperto da assicurazione e non provato nella misura dalla persona offesa; 5) vizio di motivazione per l'omessa applicazione dell'art. 131-bis sulla base di circostanze irrilevanti (assenza di resipiscenza e comporti riparatori).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul punto 1 la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e generico perché non sollevato in appello e privo di specifiche argomentazioni, richiamando l'art. 609, comma 2, c.p.p. I motivi 2 e 3 sono stati ritenuti infondati: la Corte territoriale ha svolto una autonoma valutazione delle prove e si è confrontata con i motivi di gravame; la memoria difensiva è risultata considerata dal Tribunale (anche perché sovrapponibile alle dichiarazioni dell'imputato). I motivi 4 e 5 relativi all'art. 131-bis c.p. sono stati ritenuti infondati perché la Corte di merito ha condiviso la valutazione del Tribunale circa la mancanza dei presupposti per la causa di non punibilità (in particolare la non esiguità del danno); la copertura assicurativa è stata valutata neutra e la censura sulla mancata considerazione di comportamenti post factum è stata considerata irrilevante ma comunque non sufficiente a modificare l'esito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen.

    Norma richiamata nella contestazione relativa alla qualificazione del danneggiamento (esposizione a pubblica fede del veicolo). La Corte ha ritenuto la censura inammissibile e generica poiché non proposta in appello e priva di specifiche argomentazioni che dimostrassero l'erronea applicazione della norma

  • art. 111 Cost.

    Richiama il diritto a una motivazione idonea delle decisioni giudiziarie. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito autonoma valutazione e confronto con i motivi di gravame, escludendo un vizio per "motivazione per relationem"

  • art. 131-bis, cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha confermato che i presupposti non erano soddisfatti: il danno è stato ritenuto non esiguo; la copertura assicurativa è neutra e non determina automaticamente la non punibilità; la valorizzazione di comportamenti post factum è irrilevante ma la valutazione complessiva del danno ha escluso la causa

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Limita la sindacabilità in Cassazione delle questioni non devolute al giudice d'appello. La Corte ha richiamato tale principio per dichiarare inammissibile il primo motivo non sollevato in appello

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento nelle ipotesi previste. La Cassazione ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dopo il rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Non possono essere sollevate in Cassazione questioni che non siano state dedotte in appello salvo eccezioni tassative; è quindi essenziale proporre tutti i profili di doglianza sin dal gravame
  • La censura sulla motivazione per "relationem" richiede dimostrazione concreta che il giudice d'appello non abbia compiuto una valutazione autonoma: un richiamo alla motivazione di primo grado non è automaticamente viziato se la Corte territoriale si è confrontata con i motivi di gravame
  • Per ottenere il riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. occorre provare concretamente la tenuità del fatto e la non rilevanza del danno; la mera presenza di una polizza assicurativa non determina di per sé la non punibilità
  • I comportamenti successivi al fatto (resipiscenza, riparazione) sono in linea di principio irrilevanti ai fini della riconoscibilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, che si fonda su elementi oggettivi relativi alla gravità del fatto
  • Le doglianze generiche e prive di specificità probatoria o argomentativa sono destinate ad essere rigettate: la difesa deve indicare pagine, punti di prova o errori logici specifici nel ragionamento motivazionale del giudice

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