Sentenza del 01/10/2015 n. 19600 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L.V. ha impugnato l'avviso di mora relativo all'imposta di registro sulla sentenza di omologazione del concordato preventivo della M. L. S.p.A. Contestava, tra l'altro, la regolarità della notifica dell'avviso di liquidazione, la definitività dell'avviso non validamente notificato, l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale anziché fissa e il venir meno dell'obbligo tributario dopo la successiva risoluzione del concordato e la dichiarazione di fallimento della società. La Corte ha esaminato e accolto il terzo motivo, ritenendo applicabile l'imposta fissa prevista per gli atti generici di omologazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso e dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo di L.V. limitatamente al motivo relativo alla misura dell'imposta. La sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere assoggettata a imposta di registro in misura fissa, non proporzionale. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, comma 1, lett. g), della Tariffa, parte prima
La sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori rientra nella categoria generale degli atti di omologazione e sconta l'imposta di registro in misura fissa.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima
La disposizione è stata richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla qualificazione dell'atto e alla misura dell'imposta, ma la Corte ha ritenuto applicabile la previsione generale della lett. g).
È stato invocato per contestare la validità della notificazione dell'avviso di liquidazione consegnato a un familiare non convivente; la questione è rimasta assorbita dall'accoglimento del terzo motivo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3
È stato richiamato per sostenere l'autonoma impugnabilità dell'avviso di mora quando l'atto presupposto non sia stato validamente notificato; la questione non è stata decisa perché assorbita.
Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza senza rinvio e decidere direttamente nel merito, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Per le sentenze di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, l'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa, in quanto l'atto rientra nella categoria generale degli atti di omologazione.
- Quando una controversia presenta più motivi, l'accoglimento di un motivo decisivo può rendere superfluo l'esame degli altri, che vengono dichiarati assorbiti.
- La successiva risoluzione del concordato o dichiarazione di fallimento non è stata esaminata nel merito in questa decisione; non si può quindi ricavare automaticamente da essa l'estinzione dell'obbligo tributario.
- Le contestazioni sulla notifica dell'atto presupposto possono essere rilevanti per impugnare l'atto successivo, ma devono essere valutate in concreto e possono restare assorbite se il giudice accoglie una diversa censura decisiva.
- La Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito quando la questione sia esclusivamente giuridica e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.
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