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Sentenza

Sentenza del 01/10/2015 n. 19600 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L.V. ha impugnato l'avviso di mora relativo all'imposta di registro sulla sentenza di omologazione del concordato preventivo della M. L. S.p.A. Contestava, tra l'altro, la regolarità della notifica dell'avviso di liquidazione, la definitività dell'avviso non validamente notificato, l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale anziché fissa e il venir meno dell'obbligo tributario dopo la successiva risoluzione del concordato e la dichiarazione di fallimento della società. La Corte ha esaminato e accolto il terzo motivo, ritenendo applicabile l'imposta fissa prevista per gli atti generici di omologazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso e dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo di L.V. limitatamente al motivo relativo alla misura dell'imposta. La sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere assoggettata a imposta di registro in misura fissa, non proporzionale. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per le sentenze di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, l'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa, in quanto l'atto rientra nella categoria generale degli atti di omologazione.
  • Quando una controversia presenta più motivi, l'accoglimento di un motivo decisivo può rendere superfluo l'esame degli altri, che vengono dichiarati assorbiti.
  • La successiva risoluzione del concordato o dichiarazione di fallimento non è stata esaminata nel merito in questa decisione; non si può quindi ricavare automaticamente da essa l'estinzione dell'obbligo tributario.
  • Le contestazioni sulla notifica dell'atto presupposto possono essere rilevanti per impugnare l'atto successivo, ma devono essere valutate in concreto e possono restare assorbite se il giudice accoglie una diversa censura decisiva.
  • La Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito quando la questione sia esclusivamente giuridica e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.

Testo integrale

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