Cassazione Civile, Ordinanza n. 27575/2023 del 28/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario credito)
La controversia
Una società che aveva svolto lavori di carrozzeria in favore di una persona danneggiata in un sinistro stradale agiva davanti al giudice di pace per ottenere il pagamento del credito risarcitorio che le era stato parzialmente ceduto, domandando la condanna dell'assicuratore del veicolo e, in subordine, della danneggiata, anche quale garante pro solvendo della parte di credito rimasta impagata. L'assicuratrice eccepiva l'incompetenza territoriale; il giudice di pace declinava la competenza; il tribunale, investito delle impugnazioni delle parti, dichiarava gli appelli inammissibili ritenendo esperibile il regolamento di competenza. La società proponeva quindi regolamento di competenza in Cassazione, con due motivi: da un lato contestava la correttezza della declaratoria di inammissibilità dell'appello; dall'altro, all'esito della qualificazione del rimedio, veniva scrutinata la questione della nullità del giudizio per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile del danno, litisconsorte necessario nella procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass.
La decisione
La Corte ha convertito l'istanza di regolamento di competenza in ricorso ordinario per cassazione, ha rilevato d'ufficio la nullità dell'ordinanza del giudice di pace e della sentenza del tribunale per violazione del litisconsorzio necessario, poiché non era stato evocato in giudizio il responsabile civile del sinistro. Ha quindi cassato la decisione impugnata e rinviato la causa al primo giudice, con ordine di integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile pretermesso e con rinvio anche alla regolazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato per chiarire che il regolamento di competenza è il rimedio contro le decisioni sulla competenza, non contro decisioni di rito diverse dalla competenza stessa.
evocato per ribadire la non impugnabilità con regolamento di competenza della decisione del giudice di pace quando non vi sia una vera pronuncia sulla competenza.
la sua violazione è stata ravvisata per il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, litisconsorte necessario.
art. 149 d.lgs. n. 209 del 2005
nel risarcimento diretto sussiste litisconsorzio necessario anche rispetto al danneggiante responsabile, poiché l'accertamento della responsabilità è oggetto necessario del giudizio.
art. 144, comma 3, d.lgs. n. 209 del 2005
richiamato in via analogica per fondare la necessità della partecipazione del responsabile del danno nel giudizio promosso contro l'assicuratore.
norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
base del rinvio al primo giudice dopo la declaratoria di nullità, con ordine di rinnovazione del giudizio e integrazione del contraddittorio.
richiamato per rilevare la sussistenza dei requisiti formali necessari alla conversione del rimedio in ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il regolamento necessario di competenza può essere utilizzato solo per far valere violazioni delle norme sulla competenza; se la decisione impugnata riguarda invece una questione di rito autonoma e non strumentale alla statuizione sulla competenza, il mezzo corretto è il ricorso per cassazione.
- Quando un rimedio è erroneamente qualificato dalla parte come regolamento di competenza ma presenta i requisiti sostanziali e formali del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità può convertirlo nel rimedio corretto.
- Nel giudizio di risarcimento diretto da circolazione stradale promosso dal danneggiato contro il proprio assicuratore, il responsabile civile del sinistro è litisconsorte necessario, perché l'accertamento della responsabilità del sinistro è elemento essenziale della decisione e produce effetti anche nei suoi confronti.
- La mancata evocazione in giudizio del responsabile civile nella procedura di risarcimento diretto determina nullità del giudizio e delle decisioni rese, imponendo la cassazione con rinvio al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
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