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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36501/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I due imputati hanno impugnato la sentenza del 10 settembre 2025 della Corte di appello di Bari, pronunciata in sede di rinvio dalla Cassazione. La decisione, parzialmente riformando la condanna del Tribunale di Foggia per plurimi delitti in materia di stupefacenti e mantenendo la continuazione con i reati più gravi già giudicati dalla Corte di appello l’1 luglio 2009, aveva determinato l’aumento di pena da aggiungere alla pena-base: per il primo imputato, un anno, tre mesi e quindici giorni di reclusione e 2.600 euro di multa; per il secondo, un anno, cinque mesi e quindici giorni di reclusione e 3.000 euro di multa. Il primo imputato ha proposto personalmente ricorso, senza l’assistenza di un difensore. Il secondo ha censurato la mancata applicazione di una pena sostitutiva, questione che non aveva dedotto nel precedente ricorso per cassazione, nel quale aveva contestato soltanto la motivazione sulla misura dell’aumento per la continuazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quello del primo imputato è inammissibile perché presentato personalmente, in violazione dell’art. 613, comma 1, c.p.p., che richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore abilitato. Quello del secondo è inammissibile perché la questione della mancata applicazione della pena sostitutiva è stata proposta per la prima volta in cassazione: il giudizio di rinvio era circoscritto al solo profilo della motivazione sulla misura dell’aumento di pena per la continuazione, unico motivo accolto dalla precedente sentenza rescindente. La Corte di appello aveva inoltre rilevato che i gravi precedenti dell’imputato sarebbero stati comunque ostativi alla sostituzione. I ricorrenti sono stati condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha escluso ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Rilevato che il ricorso di Mastonnatteo è inammissibile il quanto presentato personalmente dal ricorrente senza ministero del difensore in violazione dell'art. 613, comma 1, cod.. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione presentato personalmente dall’imputato, senza il ministero di un difensore, è inammissibile.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    plurimi delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    La disposizione identifica i reati in materia di stupefacenti oggetto delle condanne di merito; la decisione qui riportata non sviluppa ulteriori interpretazioni della fattispecie sostanziale.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato senza il ministero del difensore, come richiesto dall’art. 613, comma 1, c.p.p.
  • Nel giudizio di rinvio, il giudice è tenuto a pronunciarsi entro i limiti fissati dalla sentenza rescindente; una questione non proposta nel precedente ricorso e non compresa nell’annullamento con rinvio non può essere introdotta per la prima volta in quella sede.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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