Cassazione Penale, Sentenza n. 22138/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato "non doversi procedere" per estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova nei confronti di Terenzio Salis per il reato ascritto ex art. 371 c.p. Il Procuratore generale ha impugnato sostenendo: omissione di comunicazione dell'ordinanza di ammissione alla messa alla prova; il programma e la relazione non prevedevano prescrizioni concrete e specifiche volte a eliminare le conseguenze dannose del reato (falso giuramento che aveva cagionato un danno economico alla controparte); mancata convenzione tra il Tribunale e l'Associazione "La Fenice" dove Salis avrebbe dovuto svolgere lavori di pubblica utilità; mancanza di firme e documentazione attestante la presenza effettiva dell'imputato e svolgimento regolare del programma; valutazione positiva della prova basata su svolgimento parziale e senza idonea documentazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che né il programma né la relazione sulla messa alla prova contenevano misure atte a eliminare le conseguenze dannose del reato di falso giuramento, omissione che preclude l'ammissione alla messa alla prova o, comunque, la pronuncia di proscioglimento per esito positivo ai sensi dell'ordinamento. Inoltre il mancato regolare svolgimento del percorso lavorativo e la carenza di idonea prova documentale impedivano una valutazione positiva della prova. Per questi motivi la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il processo per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione.
Norme richiamate
Indica il reato ascritto all'imputato (falso giuramento o reato collegato) oggetto della messa alla prova; la Corte prende atto che il programma deve affrontare le conseguenze specifiche di tale reato
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte conferma la legittimazione del Procuratore generale ad impugnare l'ordinanza di ammissione alla prova e la sentenza di estinzione quando l'ordinanza non sia stata comunicata
art. 464-septies cod. proc. pen.
Norma che regola l'effetto della messa alla prova e la pronuncia di estinzione del reato; la Corte interpreta che l'omessa previsione di misure idonee ad eliminare le conseguenze dannose del reato o il mancato svolgimento regolare del programma impediscono di ritenere positivo l'esito della prova ai sensi di questa norma
precedente giurisprudenziale (Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, Rv. 284273 - 01)
Conferma il principio che il Procuratore generale può impugnare l'ordinanza di ammissione alla prova quando questa non sia stata comunicata, unitamente alla sentenza di estinzione
Massime di principio
- La messa alla prova richiede un programma che comprenda prescrizioni concrete e specifiche volte anche a eliminare le conseguenze dannose del reato: l'assenza di tali misure può precludere l'ammissione o l'esito positivo della prova.
- La regolarità formale e sostanziale dell'esecuzione del programma (convenzioni con enti, registri di presenza, documentazione di svolgimento) è indispensabile per valutare positivamente l'esito della messa alla prova.
- La mancata comunicazione dell'ordinanza di ammissione alla prova alla Procura generale legittima quest'ultima a far valere l'impugnazione in Cassazione della decisione di estinzione.
- Se la documentazione è insufficiente o il percorso è stato svolto in modo solo parziale, il giudice di merito non può fondare il proscioglimento sull'esito positivo della messa alla prova.
- In presenza di difetti procedurali o sostanziali nella messa alla prova la decisione favorevole all'imputato può essere annullata e il giudizio rinviato per nuovo esame.
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