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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29015/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente aveva presentato una variazione catastale mediante procedura DOCFA relativa a un capannone acquistato all'esito di una procedura fallimentare. L'Amministrazione, invece di inserire la variazione negli atti catastali, aveva richiesto chiarimenti al tecnico senza poi dare ulteriore corso al procedimento. La CTR aveva ritenuto inammissibile il ricorso originario della contribuente, qualificando la richiesta di chiarimenti come atto meramente interlocutorio e dunque non impugnabile. In Cassazione la contribuente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 19, comma 1, lett. f), e dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il mancato inserimento della variazione catastale fosse impugnabile; (2) violazione dell'art. 1, commi 2, 3 e 10, del d.m. n. 701/1994, assumendo illegittima la sospensione sine die dell'efficacia della rendita proposta senza rettifica o inserimento negli atti catastali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la procedura DOCFA abbia natura cooperativa e serva ad accelerare la formazione e l'aggiornamento del catasto, attribuendo alle dichiarazioni del contribuente il valore di rendita proposta fino alla determinazione della rendita definitiva da parte dell'ufficio. Ha escluso l'applicabilità del silenzio-assenso e ha affermato che il termine annuale per la determinazione della rendita ha natura ordinatoria, non perentoria. Soprattutto, ha precisato che nel processo tributario è impugnabile un atto dell'Amministrazione, non la sua inerzia: l'inerzia nel non recepire la rendita proposta DOCFA non integra un atto autonomamente lesivo né fa sorgere un interesse ad agire. L'atto impugnabile sarebbe semmai l'eventuale avviso di accertamento di rettifica della rendita o un provvedimento espresso di diniego. Conseguentemente, è stata confermata la soccombenza della contribuente anche sulle spese e l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 546/1992

    La Corte esclude che il mancato inserimento della rendita proposta DOCFA negli atti catastali integri un atto impugnabile ai sensi della norma, perché manca un provvedimento lesivo autonomo.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La disposizione non consente di attrarre alla giurisdizione tributaria la mera inerzia dell'Amministrazione in assenza di un atto impugnabile.

  • art. 1, commi 2, 3 e 10, d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    La procedura DOCFA ha funzione acceleratoria e cooperativa; la rendita dichiarata è solo una rendita proposta fino alla determinazione definitiva dell'ufficio. Il termine di un anno per provvedere è ordinatorio e non perentorio.

  • art. 56, d.P.R. n. 1142/1949

    Le dichiarazioni rese dal contribuente nella procedura catastale assumono valore di rendita proposta fino alla decisione definitiva dell'ufficio.

  • art. 17, comma 3, L. n. 400/1988

    Il d.m. n. 701/1994 è richiamato come regolamento emanato in forza di questa disposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario è necessaria l'esistenza di un atto dell'Amministrazione concretamente lesivo e autonomamente impugnabile; la mera inerzia dell'ufficio non basta a fondare l'azione.
  • La procedura DOCFA ha natura collaborativa e acceleratoria: consente al contribuente di proporre la rendita catastale, ma non attribuisce un diritto all'immediata recezione della stessa né rende applicabile il silenzio-assenso.
  • Il termine previsto per la determinazione della rendita catastale definitiva dall'ufficio ha natura ordinatoria, salvo diversa espressa previsione, e non determina decadenza dell'Amministrazione dal potere di rettifica.
  • L'interesse ad agire manca quando il contribuente non subisce un pregiudizio attuale derivante da un provvedimento negativo o da un avviso di accertamento; la tutela giurisdizionale si radica solo in presenza di un effettivo atto lesivo.
  • Le impugnazioni in materia catastale devono essere indirizzate contro il provvedimento espresso di diniego o rettifica, non contro la mancata definizione del procedimento in sé.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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