Cassazione Civile, Ordinanza n. 19174/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto revocazione contro l'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il loro precedente ricorso per cassazione in una controversia relativa a occupazione ed espropriazione di un fondo per la realizzazione di un'opera pubblica. In origine avevano chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione, la disapplicazione degli atti di proroga della dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di esproprio, nonché il risarcimento del danno da occupazione illegittima e la determinazione/pagamento dell'indennità di occupazione legittima. Nel ricorso per revocazione hanno dedotto errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'ordinanza di cassazione non avrebbe esaminato una delle due censure contenute nel secondo motivo del precedente ricorso per cassazione, relativa all'asserita nullità/inefficacia delle delibere di proroga della dichiarazione di pubblica utilità per mancanza delle formalità procedurali e per eccesso di potere; con il secondo motivo hanno illustrato le conseguenze dell'ipotetico accoglimento, e con il terzo hanno chiesto la rideterminazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse alcun errore di fatto percettivo, perché l'ordinanza revocanda aveva comunque esaminato il secondo motivo di ricorso per cassazione nel suo complesso e aveva valutato anche la censura relativa alla mancanza del termine finale e alla mancata proroga dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. La doglianza delle ricorrenti mirava in realtà a censurare una valutazione giuridica e interpretativa del motivo di ricorso, non un'omessa percezione di un fatto risultante dagli atti. Conseguentemente sono rimasti assorbiti gli ulteriori motivi e le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione è esperibile solo per un errore percettivo decisivo, ossia per l'erronea percezione di un fatto risultante dagli atti, non per contestare l'interpretazione o la valutazione giuridica delle censure.
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
Le ricorrenti lo avevano invocato nel precedente ricorso per cassazione per omessa pronuncia e omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza fosse stata comunque scrutinata.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nel precedente giudizio di cassazione è stato richiamato per individuare il momento di decorrenza dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità nel procedimento espropriativo.
art. 13 L. 2359/1865
Nel merito del precedente giudizio è stato richiamato per la disciplina dei termini del procedimento espropriativo e della dichiarazione di pubblica utilità.
È stato menzionato in relazione alla sospensione di un giudizio parallelo sulla domanda di indennità, in attesa della definizione del procedimento principale.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una svista percettiva su un fatto decisivo e non può essere configurato quando la censura sia stata comunque esaminata, anche solo implicitamente, dal giudice di legittimità.
- Non sussiste errore di fatto revocatorio se la doglianza mira, in sostanza, a contestare l'interpretazione del motivo di ricorso o la valutazione giuridica compiuta dalla Corte, perché in tal caso il vizio è di giudizio e non di percezione.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per revocazione è necessaria una specifica indicazione del fatto asseritamente omesso e della sua decisività, non essendo sufficiente affermare in modo generico che una censura non sia stata autonomamente trattata.
- Quando il giudice si pronuncia sul motivo nel suo complesso, la mancata trattazione separata di singoli argomenti difensivi interni al motivo non integra di per sé errore revocatorio.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte soccombente è condannata alle spese e può essere tenuta all'ulteriore contributo unificato.
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