Cassazione Penale, Sentenza n. 08100/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della Corte d'appello che aveva ritenuto la loro responsabilità per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e di detenzione e messa in circolazione di banconote false (art. 455 c.p.). Le censure principali sono: la genericità dell'imputazione e l'insufficiente individuazione di ruoli, sede operativa, stabilità del gruppo e strumenti per realizzare il programma criminoso (vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e)); la mancata prova della consapevole adesione di Marmo al sodalizio; l'erronea determinazione del trattamento sanzionatorio (violazione e vizio di motivazione rispetto agli artt. 132 e 133 c.p.) con pena base distante dal minimo edittale, concessione minima delle attenuanti generiche e aumento consistente per la continuazione che avrebbe impedito la sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto tempestivo il procedimento (eccetto la memoria difensiva tardiva di una parte) e infondate le censure. Ha confermato che la formulazione dell'imputazione era sufficientemente chiara per consentire la difesa, avendo gli imputati avuto contezza degli elementi tipizzanti per effetto di intercettazioni, incontri, disponibilità di strumenti e attività di osservazione. Ha ritenuto provata, anche se in forma rudimentale, l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla produzione e immissione in circolazione di banconote false, distinta dal mero concorso di persone per la presenza di vincolo continuativo, contatti organizzativi e utilizzo di terzi per la circolazione delle banconote. Ha inoltre confermato la legittimità della determinazione della pena operata dai giudici di merito, richiamando la discrezionalità applicativa degli artt. 132 e 133 c.p. e la non necessità di motivazione puntuale quando la pena non eccede la media edittale o l'aumento per continuazione permane entro parametri medi.
Norme richiamate
Il reato associativo può essere riconosciuto anche per strutture modeste e fluide; è sufficiente un vincolo continuativo e la consapevolezza di partecipare a un programma criminoso, dimostrabile anche tramite contatti, incontri e predisposizione di mezzi.
Contestata l'attività di detenzione e messa in circolazione di banconote false; la Corte ha ritenuto sussistenti elementi materiali e organizzativi idonei a giustificare la contestazione.
art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen.
Fondamento degli specifici motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte di legittimità ha valutato questi motivi e li ha ritenuti infondati alla luce della motivazione di merito.
Principi per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nel valutare le circostanze e graduare la pena.
Criteri per la graduazione della pena; la Corte ha confermato che non è necessaria una dettagliata motivazione quantitativa quando la pena non eccede la misura media edittale.
Principio giurisprudenziale della «doppia conforme» (Cass. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019 e altri precedenti)
Quando sentenza di primo e secondo grado adottano criteri omogenei e la sentenza d'appello richiama e integra la motivazione di primo grado, le due decisioni formano un unico corpo motivazionale valutabile congiuntamente; ciò giustifica il rigetto dei ricorsi se le motivazioni di merito risultano coerenti.
Massime di principio
- La contestazione è sufficientemente precisa se consente all'imputato di sviluppare un corretto contraddittorio; l'assenza di dettagli sui singoli apporto non invalida automaticamente l'accusa quando il quadro probatorio complessivo è chiaro.
- Il reato associativo può essere riconosciuto anche per gruppi di modesta o fluida struttura: rilevano la continuità dei contatti, la disponibilità di mezzi e l'impiego di terzi per la realizzazione del programma criminoso.
- La prova della consapevole adesione all'associazione può derivare da comportamenti concreti e ripetuti (incontri, pianificazione, divisione di profitti), non necessariamente da una manifestazione esplicita di volontà associativa.
- In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione non deve sostituirsi alla valutazione di merito: serve accertare se i giudici abbiano esaminato gli elementi, applicato correttamente la logica e dato risposta alle deduzioni difensive.
- La determinazione della pena è soggetta a ampia discrezionalità del giudice di merito; è richiesta motivazione dettagliata solo se la pena è di gran lunga superiore alla misura media edittale o se l'aumento per continuazione supera la media applicabile.
- Le memorie o atti difensivi depositati oltre i termini processuali possono essere dichiarati tardivi e dunque non rilevanti ai fini del giudizio di legittimità.
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