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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12789/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dall’occupazione da parte di un Comune di due mappali appartenenti a privati, sui quali era stata sottoscritta nel 1969 una scrittura privata relativa al trasferimento dell’area. I proprietari hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per l’irreversibile trasformazione del fondo e per l’occupazione senza corrispettivo. Il Comune ha sostenuto, per un mappale, l’intervenuta usucapione per protratto possesso; per l’altro, che la scrittura del 1969 fosse un contratto definitivo di compravendita e che il credito al prezzo fosse prescritto. In appello la Corte territoriale ha qualificato la scrittura come compravendita definitiva, ha dichiarato prescritto il diritto al prezzo e ha rigettato le domande risarcitorie, confermando inoltre l’usucapione del primo fondo. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omesso esame e vizio motivazionale nella qualificazione della scrittura del 1969, sostenendo che fosse solo preliminare o comunque non idonea a trasferire la proprietà, anche perché mancato l’atto notarile di ratifica e perché la successiva compravendita del 1993 dimostrerebbe la permanenza della proprietà in capo alla venditrice; 2) erronea ritenuta mancata abbandono dell’eccezione di prescrizione, che si assumeva non riproposta dal Comune; 3) omesso esame dei fatti e delle prove relativi all’usucapione del secondo mappale e alla statuizione sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato e in parte inammissibile il primo motivo, osservando che la censura mirava a una rivalutazione del merito e che l’interpretazione del contratto resa dalla Corte d’appello era plausibile e conforme ai criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c., valorizzando il tenore letterale della scrittura, la previsione del prezzo e la successiva nota di trascrizione del 1993. Ha inoltre confermato che l’eccezione di prescrizione era stata tempestivamente proposta e ritualmente riproposta dal Comune. Il secondo profilo relativo al risarcimento è stato assorbito dalla reiezione del primo motivo. Il terzo motivo, relativo all’usucapione del mappale 276, è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, non era stata indicata la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado, e comunque perché si trattava di una richiesta di diverso apprezzamento delle prove. È stata infine ritenuta corretta la statuizione sulle spese secondo il principio di soccombenza. Ai ricorrenti è stato imposto anche l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    La Corte richiama i criteri ermeneutici letterale e sistematico per affermare che la scrittura del 1969 poteva essere interpretata come compravendita definitiva, in base al tenore complessivo dell’atto e non a una clausola isolata.

  • art. 360 c.p.c.

    È necessario indicare specificamente il vizio denunciato; la censura che tende a ottenere una rivalutazione del merito non è ammissibile come omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente soccombente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La qualificazione di una scrittura privata come preliminare o come contratto definitivo va compiuta secondo l’interpretazione complessiva dell’atto, valorizzando il tenore letterale, la struttura delle clausole e la comune intenzione desumibile dall’insieme delle espressioni usate.
  • Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del merito sotto forma di omesso esame di un fatto decisivo, quando la censura mira in realtà a rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene specificamente dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni di merito.
  • L’eccezione di prescrizione ritualmente proposta in primo grado e riproposta in appello non può ritenersi abbandonata solo perché il giudice di primo grado non si è pronunciato sul punto, quando la soccombenza su un diverso presupposto ha impedito una decisione specifica sull’eccezione stessa.
  • La censura sulle spese è infondata quando la decisione impugnata applica correttamente il principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiContrattiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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