Cassazione Civile, Ordinanza n. 12789/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dall’occupazione da parte di un Comune di due mappali appartenenti a privati, sui quali era stata sottoscritta nel 1969 una scrittura privata relativa al trasferimento dell’area. I proprietari hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per l’irreversibile trasformazione del fondo e per l’occupazione senza corrispettivo. Il Comune ha sostenuto, per un mappale, l’intervenuta usucapione per protratto possesso; per l’altro, che la scrittura del 1969 fosse un contratto definitivo di compravendita e che il credito al prezzo fosse prescritto. In appello la Corte territoriale ha qualificato la scrittura come compravendita definitiva, ha dichiarato prescritto il diritto al prezzo e ha rigettato le domande risarcitorie, confermando inoltre l’usucapione del primo fondo. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omesso esame e vizio motivazionale nella qualificazione della scrittura del 1969, sostenendo che fosse solo preliminare o comunque non idonea a trasferire la proprietà, anche perché mancato l’atto notarile di ratifica e perché la successiva compravendita del 1993 dimostrerebbe la permanenza della proprietà in capo alla venditrice; 2) erronea ritenuta mancata abbandono dell’eccezione di prescrizione, che si assumeva non riproposta dal Comune; 3) omesso esame dei fatti e delle prove relativi all’usucapione del secondo mappale e alla statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato e in parte inammissibile il primo motivo, osservando che la censura mirava a una rivalutazione del merito e che l’interpretazione del contratto resa dalla Corte d’appello era plausibile e conforme ai criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c., valorizzando il tenore letterale della scrittura, la previsione del prezzo e la successiva nota di trascrizione del 1993. Ha inoltre confermato che l’eccezione di prescrizione era stata tempestivamente proposta e ritualmente riproposta dal Comune. Il secondo profilo relativo al risarcimento è stato assorbito dalla reiezione del primo motivo. Il terzo motivo, relativo all’usucapione del mappale 276, è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, non era stata indicata la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado, e comunque perché si trattava di una richiesta di diverso apprezzamento delle prove. È stata infine ritenuta corretta la statuizione sulle spese secondo il principio di soccombenza. Ai ricorrenti è stato imposto anche l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La Corte richiama i criteri ermeneutici letterale e sistematico per affermare che la scrittura del 1969 poteva essere interpretata come compravendita definitiva, in base al tenore complessivo dell’atto e non a una clausola isolata.
È necessario indicare specificamente il vizio denunciato; la censura che tende a ottenere una rivalutazione del merito non è ammissibile come omesso esame di un fatto decisivo.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente soccombente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione di una scrittura privata come preliminare o come contratto definitivo va compiuta secondo l’interpretazione complessiva dell’atto, valorizzando il tenore letterale, la struttura delle clausole e la comune intenzione desumibile dall’insieme delle espressioni usate.
- Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del merito sotto forma di omesso esame di un fatto decisivo, quando la censura mira in realtà a rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene specificamente dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni di merito.
- L’eccezione di prescrizione ritualmente proposta in primo grado e riproposta in appello non può ritenersi abbandonata solo perché il giudice di primo grado non si è pronunciato sul punto, quando la soccombenza su un diverso presupposto ha impedito una decisione specifica sull’eccezione stessa.
- La censura sulle spese è infondata quando la decisione impugnata applica correttamente il principio di soccombenza.
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