Cassazione Penale, Ordinanza n. 31444/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno dell'11/02/2025 che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 474 c.p. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, ma la doglianza mirava in sostanza a ottenere una diversa lettura dei dati processuali e una diversa valutazione delle fonti di prova. Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa al giudice di legittimità; ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione логicamente coerente e giuridicamente corretta quanto alla sussistenza del reato ex art. 474 c.p. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche risultava adeguatamente motivato e conforme al principio secondo cui il giudice deve indicare gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare tutti quelli favorevoli o sfavorevoli. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte conferma la corretta integrazione del delitto contestato sulla base delle risultanze processuali valorizzate dal giudice di merito.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione non illogica e fondata sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito proporre censure che, sotto l'apparente veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, richiedano una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle emergenze processuali.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta nei gradi di merito né verificare la tenuta logica della sentenza mediante confronto con modelli argomentativi esterni alla decisione impugnata.
- La motivazione del giudice di merito sull'affermazione di responsabilità è immune da censure in cassazione quando espone in modo coerente le ragioni del convincimento e applica correttamente i principi giuridici alla fattispecie concreta.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di confutare analiticamente tutte le deduzioni difensive o tutte le circostanze favorevoli emergenti dagli atti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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