Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36597/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorsi straordinari ex art. 625-bis c.p.p. lamentando un errore di fatto della Corte di Cassazione nella valutazione del divieto del "ne bis in idem" e una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a Postiglione Rosario. Hanno sostenuto che le condotte contestate erano sovrapponibili a quelle già oggetto della sentenza n. 520/2005 del GUP (assoluzione) per il periodo 11 ottobre 2003 - 2 aprile 2004 e che la Suprema Corte avrebbe erroneamente individuato i periodi contestati, omettendo la preclusione processuale per la medesima materia e creando così disparità di trattamento.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che i motivi dedotti non consistessero in un errore materiale/percettivo ammissibile ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., ma in censure di valutazione e di interpretazione delle risultanze processuali, non rimediabili con il ricorso straordinario. La Corte ha inoltre osservato che la decisione impugnata aveva specificamente affrontato e motivato la questione del "bis in idem", distinguendo i periodi temporali rilevanti, e che i ricorrenti non hanno dimostrato un errore chiaro, oggettivo e decisivo. Per effetto della declaratoria di inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 5.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    Norma penale che incrimina il traffico di stupefacenti e che costituiva il capo di imputazione sostanziale nel giudizio di merito.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Istituisce il rimedio straordinario per correggere errori di fatto nella pronuncia di cassazione. È ammesso solo per errori materiali o percettivi, immediatamente e oggettivamente rilevabili, privi di contenuto valutativo e decisivi ai fini della decisione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede, tra l'altro, le conseguenze economiche della declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, con condanna alle spese processuali e la misura della somma da versare alla Cassa delle Ammende, valutabile equitativamente dal giudice.

  • Principio del "ne bis in idem"

    Principio secondo cui non si può essere nuovamente giudicati o puniti per lo stesso fatto; il giudice deve verificare la completa sovrapponibilità temporale e materiale delle condotte per applicare la preclusione.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, Sent. n. 41782/2015; Sez. 6, Sent. n. 14296/2014; Sez. U., Sent. n. 18651/2015)

    Chiariscono i requisiti dell'errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 625-bis c.p.p.: deve trattarsi di una errata percezione materiale, evidente, oggettiva, non valutativa e decisiva della decisione.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori materiali/percettivi chiari, oggettivi e decisivi; critiche alla logica o alla correttezza della motivazione costituiscono errori di valutazione non rimediabili con questo strumento.
  • Per far valere un "ne bis in idem" occorre dimostrare, in modo incontrovertibile, la sovrapponibilità temporale e materiale delle condotte tra i due procedimenti; mere asserzioni di analogia generica non sono sufficienti.
  • La disparità di trattamento rispetto a terzi (es. altra pronuncia favorevole) deve essere dimostrata mostrando l'identità completa della posizione giuridica e fattuale; differenze di capo di imputazione o di periodo ostano al riconoscimento della irregolarità.
  • Le censures basate su presunte svista o su errata lettura di periodi devono essere immediatamente e oggettivamente evidenti; se richiedono interpretazioni o ricostruzioni probatorie, saranno considerate questioni di merito.
  • I ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il difensore deve valutare la fondatezza materiale dell'impugnazione prima di proporla.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.