Cassazione Civile, Ordinanza n. 12128/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di merito definito in primo grado con sentenza sfavorevole alla società bancaria originaria. In appello ha proposto impugnazione la società incorporante, deducendo di essere successore della parte soccombente per effetto di una fusione societaria. La controparte ha contestato la legittimazione ad appellare, sostenendo che non fosse stata provata in modo completo ed ordinato la sequenza delle formalità pubblicitarie richieste per l'efficacia della fusione. In cassazione la società bancaria ha denunciato, con il primo motivo, l'erroneità della decisione d'appello che aveva ritenuto provata la propria legittimazione. La Corte ha esaminato anche il profilo di specificità del ricorso, ritenendo sufficiente la trascrizione essenziale dei documenti richiamati e la loro precisa collocazione nel fascicolo. Nel merito ha rilevato che, per provare la qualità di successore e quindi la legittimazione all'appello, era necessario dimostrare il completo perfezionamento delle formalità pubblicitarie della fusione, compresa l'iscrizione relativa alla società incorporata nel registro delle imprese del luogo della sua sede. Poiché tale prova non risultava prodotta, la Corte ha ritenuto insussistente la legittimazione ad impugnare. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l'appello proposto dalla società bancaria incorporante. Ha inoltre ritenuto assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. Le spese sono state regolate secondo soccombenza, con conferma della regolamentazione delle spese di primo grado, divenuta definitiva per effetto dell'inammissibilità dell'appello.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il principio di specificità del ricorso per cassazione va applicato in modo non formalistico: è sufficiente la trascrizione essenziale, e per la parte di interesse, degli atti e documenti richiamati, unitamente alla loro puntuale collocazione nel fascicolo, senza necessità di integrale riproduzione.
art. 2504, secondo comma, c.c.
L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione in tutti gli uffici del registro delle imprese dei luoghi previsti dalla norma, secondo una sequenza pubblicitaria funzionale al perfezionamento dell'operazione.
art. 2504-bis, secondo comma, c.c.
La fusione produce effetti solo quando è eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte; la pubblicità ha efficacia costitutiva ai fini dell'opponibilità e del perfezionamento della fusione.
L'iscrizione relativa alla società risultante dalla fusione o incorporante non può precedere quelle relative alle altre società partecipanti alla fusione.
Non si giustifica il rinvio per consentire la sanatoria del vizio processuale quando il giudice d'appello abbia già consumato il potere officioso pronunciandosi sulla legittimazione dell'appellante.
Massime di principio
- Per provare la legittimazione ad impugnare derivante da fusione societaria non basta l'esibizione dell'atto di fusione o di documenti parziali: occorre dimostrare il perfezionamento di tutte le formalità pubblicitarie previste dalla legge, secondo la corretta sequenza cronologica.
- La fusione tra società assume efficacia costitutiva solo con l'ultima iscrizione prescritta dal codice civile; in mancanza della prova completa di tali iscrizioni, la qualità di successore processuale non è dimostrata.
- Nel ricorso per cassazione il requisito di specificità è rispettato quando gli atti e documenti rilevanti sono trascritti in modo essenziale, limitatamente alle parti necessarie, e con indicazione precisa della loro collocazione nel fascicolo.
- Quando la decisione di merito è cassata per difetto di legittimazione all'impugnazione e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito dichiarando inammissibile l'appello senza rinvio.
- La mancata prova della regolare pubblicità della fusione impedisce di riconoscere alla società incorporante la legittimazione ad impugnare la sentenza resa nei confronti della società incorporata.
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