Cassazione Civile, Ordinanza n. 34176/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui la società di trasporti aveva chiesto il pagamento di fatture relative a servizi di autotrasporto di merci. Il giudice di merito ha ritenuto che il corrispettivo fosse dovuto non dalla società destinataria delle merci, ma dalla società che aveva commissionato il trasporto, in base a una clausola contrattuale che derogava al regime legale delle spese di trasporto. La ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 1689, comma 2, 1692 e 2697 c.c., sostenendo che la destinataria, divenuta parte sostanziale del contratto al momento della consegna, avrebbe dovuto rispondere anche del pagamento e avrebbe potuto invocare la clausola contrattuale, oltre a contestare il riparto dell’onere della prova; (2) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per asserita insufficiente motivazione sulla legittimazione della destinataria a far valere l’eccezione di incompetenza e, correlativamente, sulla sua pretesa carenza di legittimazione passiva; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per travisamento della prova e falsa interpretazione della clausola contrattuale, che a dire della ricorrente non avrebbe espresso una chiara volontà di derogare agli artt. 1689, comma 2, e 1692 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi esaminati congiuntamente. Ha affermato che la corte territoriale aveva correttamente interpretato la clausola contrattuale nel senso che le spese del trasporto erano state poste a carico del committente e non del compratore/destinatario, in deroga al regime legale. Ha escluso il vizio di travisamento della prova, chiarendo che la censura mirava in realtà a ottenere una diversa interpretazione della clausola, operazione non consentita in sede di legittimità se la lettura del giudice di merito è plausibile. Ha inoltre precisato che non era in discussione il fatto che il destinatario fosse divenuto parte sostanziale del contratto ai fini della consegna e dell’eccezione di incompetenza, ma ciò non lo rendeva debitore del corrispettivo, perché la deroga pattizia aveva trasferito l’obbligo di pagamento sul committente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento delle somme ex art. 96 c.p.c. e dell’ulteriore importo previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il destinatario, al momento della riconsegna, può esercitare i diritti nascenti dal contratto solo previo pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto; la Corte ha però ritenuto che la specifica pattuizione tra vettore e committente avesse derogato al regime legale del pagamento del corrispettivo.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al contratto di trasporto; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, ritenendo decisive la pattuizione contrattuale e la corretta qualificazione degli obblighi di pagamento.
Richiamato sul riparto dell’onere della prova; la censura non è stata accolta perché la questione decisiva era l’interpretazione della clausola contrattuale e la sua portata derogatoria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La doglianza di motivazione è stata respinta perché la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente e coerente sulla ripartizione degli obblighi di pagamento e sulla posizione processuale della destinataria.
Il preteso travisamento della prova non era deducibile in cassazione nel caso concreto; la Corte ha ribadito che il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito sulla valutazione del materiale probatorio.
È stato ritenuto derogabile; la clausola contrattuale è stata interpretata come diretta a porre le spese di trasporto a carico del committente, e non del compratore.
Usato per la deduzione dei motivi di violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondate le censure per errata interpretazione della clausola e per falsa applicazione delle norme sul trasporto.
Richiamato in relazione alla censura di nullità/omessa motivazione e al denunciato travisamento della prova; non ricorrevano i presupposti per accogliere il motivo.
La decisione è stata resa nel rito camerale accelerato; la Corte ha definito il ricorso in conformità alla proposta di manifesta infondatezza.
La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di somme per responsabilità aggravata, in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta di rigetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contratto di trasporto, il destinatario della merce può acquistare una posizione sostanziale rispetto alla consegna e ad alcune prerogative contrattuali, ma ciò non implica automaticamente che sia anche il soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo, se una pattuizione valida trasferisce tale obbligo sul committente.
- Le clausole contrattuali che derogano al regime legale delle spese di trasporto sono ammissibili se chiaramente ricostruibili dal testo complessivo del contratto; in cassazione non è consentito sostituire alla plausibile interpretazione del giudice di merito una diversa lettura del ricorrente.
- Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo in ipotesi limitate e non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito; quando la doglianza mira in realtà a contestare l’interpretazione di una clausola o la valutazione delle risultanze istruttorie, il motivo è infondato.
- La censura di motivazione ex art. 132 c.p.c. non può ridursi alla mera contrapposizione tra la tesi della parte e la motivazione adottata dal giudice di merito, se quest’ultima consente di comprendere la ratio decidendi e la scelta interpretativa compiuta.
- Quando il contratto espressamente deroga al regime legale e pone gli oneri economici del trasporto a carico del committente, il vettore può agire per il pagamento nei suoi confronti, restando priva di legittimazione passiva la sola destinataria che abbia ricevuto la merce, salvo diversa pattuizione.
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