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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8094/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Corallo impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione tra la sentenza del GIP di Siena (condanna per art. 455 c.p., reato commesso a Chiusi il 30/04/2015) e la sentenza del Tribunale di Genova (condanne per artt. 640 e 455 c.p., reati commessi in Liguria il 28-29/04/2015). Il ricorrente deduceva inosservanza di legge e contraddittorietà della motivazione in quanto: 1) non erano esplicitate le ragioni per cui il giudice dell'esecuzione aveva rideterminato solo la pena inflitta dal GIP di Siena; 2) il giudice avrebbe dovuto uniformarsi alla decisione del GIP di Siena che, per il coimputato, aveva disposto un aumento per continuazione pari a soli quindici giorni; 3) avrebbe dovuto motivare più approfonditamente la decisione di non modificare le quantificazioni degli aumenti per la continuazione già fissati dal Tribunale di Genova per i reati satelliti; 4) avrebbe potuto assumere la pena inflitta dal GIP di Siena come pena-base per il ricalcolo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione che ha esaminato tutti i reati, ha individuato come reato-base quello sanzionato con la pena più alta (quello indicato al capo E) ai sensi dell'art.187 disp. att. c.p.p.), e ha ricalcolato le pene per i reati satelliti confermando le misure precedentemente irrogate quando le ha ritenute congrue. Ha escluso l'obbligo di conformarsi alla decisione adottata nei confronti di un altro imputato e ha ritenuto adeguata la motivazione relativa al mantenimento delle pene minime (15 giorni e euro 50 per ciascun delitto satellite), non richiedendo approfondimenti aggiuntivi. Per questi motivi ha respinto il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e gli ha imposto il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 455 cod. pen.

    Reato contestato in una delle sentenze considerate nella continuazione; utilizzato come fatto materiale rilevante nel calcolo complessivo della pena

  • art. 640 cod. pen.

    Altro reato valutato nel giudizio di Genova e considerato nella determinazione del criterio di continuazione e del cumulo delle pene

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Criterio applicato dal giudice dell'esecuzione per individuare il reato-base: va scelto il reato sanzionato, in concreto, con la pena più elevata; ciò vincola l'individuazione del reato-base e la conseguente modulazione degli aumenti per continuazione

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Richiamata come parametro per l'eventuale disapplicazione di sanzioni quali la condanna alla Cassa delle ammende; qui applicata per fondare l'obbligo di versamento, non emergendo colpa nella proposizione del ricorso

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez.1, n.31640 del 09/05/2014; Sez.1, n.21424 del 19/03/2019)

    Riferimenti di massima giurisprudenziale indicati nell'ordinanza impugnata

    Utilizzati per confermare i criteri operativi del giudice dell'esecuzione nel ricalcolo delle pene e nell'applicazione della continuazione; supportano il principio che il giudice può confermare pene già determinate se ritenute congrue

Massime di principio

  • Quando si applica la continuazione il giudice dell'esecuzione deve individuare come reato-base quello sanzionato, in concreto, con la pena più elevata, secondo l'art.187 disp. att. c.p.p.; non è discrezionale scegliere un diverso reato-base.
  • La decisione assunta nei confronti di un altro imputato (anche se coimputato) non vincola il giudice dell'esecuzione: differenze di trattamento sono ammissibili se motivate e se le posizioni processuali sono diverse.
  • Il giudice dell'esecuzione può confermare le pene già determinate dal giudice della cognizione per i reati satelliti quando le ritiene congrue; per pene molto contenute non è richiesta una motivazione particolarmente approfondita, potendosi richiamare la motivazione già resa.
  • Per censurare la determinazione della pena in sede di esecuzione è necessario dimostrare un vizio specifico di legge o di valutazione: la mera divergenza valutativa rispetto a precedenti decisioni non è sufficiente.
  • La condanna alle spese processuali e l'eventuale somma alla Cassa delle ammende possono essere disposte quando il ricorso è dichiarato manifestamente infondato, salvo elementi che facciano ritenere l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

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