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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7736/2020 del 07/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società italiana aveva richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per crediti derivanti da una pluralità di contratti con una società finlandese, aventi ad oggetto distribuzione di veicoli, assistenza tecnica e rivendita di ricambi. I contratti contenevano una clausola di proroga della competenza giurisdizionale in favore del Tribunale di Torino. Parte dei crediti era stata ceduta pro soluto a una società di factoring; la cedente aveva agito sia in proprio sia quale procuratrice speciale della cessionaria. La società finlandese, opponendosi al decreto, aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che la cessione pro soluto avesse privato la cedente della legittimazione e reso inapplicabile la clausola, poiché il cessionario era subentrato soltanto nella titolarità dei crediti e non nell’intero rapporto contrattuale. Aveva inoltre richiamato i principi relativi all’impossibilità di estendere una clausola di competenza a chi non l’avesse pattuita e contestato che la cessione riguardasse soltanto una parte dei crediti. Il Tribunale di Torino aveva respinto l’eccezione; l’appello era stato rigettato con ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. La società debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione, con un motivo sulla giurisdizione e con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’ordinanza d’appello, per censura di un accertamento di fatto e per difetto di specificità nell’indicazione dei documenti.

La decisione

La Corte ha respinto tutte le eccezioni preliminari d’inammissibilità. Ha precisato che l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. non doveva essere autonomamente impugnata nel caso concreto, perché non smentiva le ragioni della decisione di primo grado ma le rafforzava; ha inoltre ritenuto ammissibili le censure sui fatti rilevanti per la giurisdizione e sufficientemente individuati i documenti. Nel merito, ha rigettato il ricorso e dichiarato la giurisdizione del giudice italiano: la cessione del credito non modifica la posizione negoziale del debitore ceduto né fa venir meno, nei rapporti tra i contraenti originari, la clausola di proroga della giurisdizione da lui accettata, salvo diverso accordo con il cessionario. L’eventuale inoperatività della clausola nei confronti del cessionario può essere fatta valere da quest’ultimo, non dal debitore ceduto. La Corte ha ritenuto superfluo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e non necessario approfondire la disciplina della connessione; ha anche rilevato che la ricorrente non aveva specificamente censurato l’accertamento secondo cui non tutti i crediti erano stati ceduti e la cedente conservava la titolarità di alcune posizioni. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10.000 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge; la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, Reg. CE n. 44/2001

    Il principio di tutela dell’affidamento del debitore ceduto nel regolamento contrattuale sottoscritto originariamente con il cedente si applica anche alla clausola di proroga di competenza che, una volta accettata mediante la prestazione del consenso nelle forme previste dalla legge, rimane immutata, salvo una diversa ed alternativa pattuizione tra ceduto e cessionario, come stabilito nella successiva ordinanza delle Sezioni Unite n. 10862 del 2011.

    La clausola di proroga della competenza concordata dai contraenti originari continua a vincolare il debitore ceduto anche dopo la cessione del credito. La posizione del debitore può mutare soltanto in presenza di una diversa pattuizione con il cessionario.

  • art. 27, comma 3, Reg. UE n. 44/2001

    In conclusione, anche in virtù dell’applicazione dell’art. 27, comma 3 del regolamento UE n. 44 del 2001 deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano, oltre che per la vigenza ed applicabilità della clausola convenzionale di proroga di essa contenuta nel contratto stipulato tra le parti.

    La Corte richiama la disposizione, insieme alla clausola convenzionale di proroga, quale fondamento dell’affermazione della giurisdizione italiana nel caso concreto.

  • artt. 28 e 29 Reg. CE n. 44/2001

    Devono, tuttavia, rilevarsi, che l’accertamento di fatto svolto dal Tribunale in ordine alla mancata integrale cessione dei crediti susseguenti al contratto stipulato tra Delta Motor e F.C.A Italy ed alla perdurante legittimazione, in qualità di diretta creditrice di quest’ultima in relazione ad alcune posizioni creditorie, non è stato idoneamente censurato dalla parte ricorrente.

    La Corte non fonda la decisione sulla disciplina della connessione richiamata dal giudice di primo grado: dichiara superfluo estendere l’indagine a tale disciplina e rileva che l’accertamento circa la cessione solo parziale dei crediti non è stato specificamente contestato.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Nel caso di specie, peraltro, l’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., non smentisce affatto le argomentazioni poste a base della pronuncia di primo grado ma le rafforza, con ulteriori profili strettamente attinenti al fondamento in diritto della giurisdizione del giudice italiano, ponendosi, di conseguenza, del tutto all’interno del requisito della non ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello che ne definisce legislativamente l’ambito di applicazione (art. 348 bis c.p.c., comma 1).

    L’ordinanza che dichiara inammissibile l’appello per mancata ragionevole probabilità di accoglimento può aggiungere argomenti che rafforzano quelli della decisione di primo grado; tale circostanza non impone, di per sé, l’autonoma impugnazione dell’ordinanza.

  • art. 348-bis, comma 1, c.p.c.

    Nel caso di specie, peraltro, l’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., non smentisce affatto le argomentazioni poste a base della pronuncia di primo grado ma le rafforza, con ulteriori profili strettamente attinenti al fondamento in diritto della giurisdizione del giudice italiano, ponendosi, di conseguenza, del tutto all’interno del requisito della non ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello che ne definisce legislativamente l’ambito di applicazione (art. 348 bis c.p.c., comma 1).

    Il requisito della non ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello delimita l’ambito in cui può essere adottata l’ordinanza prevista dall’art. 348-ter c.p.c.; la presenza di argomenti aggiuntivi, se coerenti con la decisione appellata, non ne esclude l’applicabilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i requisiti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , ve dovuto.

    La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La cessione del credito non altera, nei rapporti tra i contraenti originari, il regolamento contrattuale accettato dal debitore ceduto: la clausola di proroga della giurisdizione continua quindi a vincolarlo, salvo che debitore ceduto e cessionario concordino validamente una diversa autorità giudiziaria.
  • Il debitore ceduto non può invocare, contro il cedente o il cessionario, l’eventuale inoperatività della clausola di proroga nei confronti del cessionario per il fatto che quest’ultimo non abbia sottoscritto il contratto originario; tale questione può essere fatta valere dal cessionario nei limiti riconosciuti dalla disciplina applicabile.
  • La cessione del credito trasferisce la posizione creditoria, ma non consente al debitore ceduto di sottrarsi alle condizioni del rapporto originario che aveva accettato; la sua posizione negoziale non può essere peggiorata o modificata per effetto della cessione, ferma la possibilità di un diverso accordo con il cessionario.
  • L’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. non è autonomamente impugnabile per il solo fatto che contenga argomentazioni ulteriori rispetto a quelle del giudice di primo grado, quando tali argomentazioni non contraddicano la decisione appellata ma ne rafforzino il fondamento.
  • Nelle questioni di giurisdizione, la Corte può esaminare gli atti e i fatti necessari a qualificare la domanda e il rapporto dedotto; le censure relative a tali fatti sono ammissibili entro i limiti in cui siano funzionali alla corretta individuazione della giurisdizione e siano specificamente formulate.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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