Cassazione Civile, Sentenza n. 7740/2020 del 08/04/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (mutuatario)
La controversia
La controversia nasceva da due finanziamenti fondiari ipotecari concessi alla società debitrice dalla stessa banca: il primo, per Euro 3.270.000,00, era stato successivamente estinto mediante un secondo finanziamento di pari importo, assistito da una nuova ipoteca sugli stessi beni. Dichiarata l’insolvenza della società e aperta l’amministrazione straordinaria, il giudice delegato ammise in chirografo il credito di Euro 3.551.811,51, escludendo la garanzia ipotecaria perché ritenuta revocabile ai sensi dell’art. 2901 c.c. in quanto concessa a pregiudizio dei creditori; escluse inoltre Euro 5.671,98 richiesti per spese legali, perché non provati. In accoglimento dell’opposizione della banca, il Tribunale di Roma collocò invece il credito di Euro 3.551.811,51 in via ipotecaria, qualificando l’operazione del 2011 come riscadenziamento oneroso del finanziamento originario, e ammise in via ipotecaria anche Euro 11.259,69 per spese legali. La società ricorse per cassazione con sei motivi. I primi cinque, esaminati congiuntamente, contestavano la qualificazione onerosa della nuova ipoteca e l’esclusione dei presupposti della revocatoria ordinaria: sostenevano che il nuovo finanziamento, utilizzato per estinguere quello precedente, non avesse comportato effettiva erogazione di nuova liquidità e che la nuova ipoteca, costituita su beni ormai liberi dalla precedente garanzia, pregiudicasse gli altri creditori; deducevano inoltre l’erronea valutazione della consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e della banca. Il sesto motivo censurava l’ammissione di Euro 11.259,69 per spese legali, deducendo violazione dell’onere della prova e del principio di non contestazione, nonché omesso esame, poiché le fatture e quietanze sarebbero state contestate e prive di data certa opponibile alla procedura.
La decisione
La Corte ha accolto, nei limiti precisati in motivazione, i primi cinque motivi. Ha ritenuto che il nuovo contratto non individuasse condizioni negoziali diverse dal precedente, ma producesse una semplice dilazione del termine di restituzione; in assenza di nuova liquidità, il ripianamento del debito mediante un nuovo credito erogato dalla banca già creditrice integra un’operazione contabile e non il rifinanziamento caratterizzato da nuova liquidità e da una rimodulazione complessiva del debito. La costituzione della nuova ipoteca doveva quindi essere valutata come atto a titolo gratuito ai fini della revocatoria, con conseguente irrilevanza dello stato soggettivo del terzo beneficiario. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.: per contestare in cassazione l’applicazione del principio di non contestazione occorreva trascrivere sia le allegazioni della controparte sia i passaggi degli atti difensivi dai quali risultasse la specifica contestazione, onere non assolto. La Corte ha cassato l’ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per la decisione nel merito secondo i principi enunciati e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Alla luce di quanto appena osservato, coglie, dunque, nel segno il rilievo del ricorrente, laddove contesta che l’operazione negoziale posta in essere nel 2011 costituisse atto a titolo oneroso, ciò che avrebbe dovuto indurre il Tribunale di Roma a ritenere del tutto indifferente – nell’esaminare, in sede di opposizione allo stato passivo, la revocatoria in via di eccezione fatta valere dalla curatela fallimentare, in relazione alla sola costituzione della garanzia reale – lo stato soggettivo del terzo, visto che “l’azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore”.
Ai fini della revocatoria ordinaria, quando la costituzione della garanzia è qualificata come atto a titolo gratuito, non è necessario provare che il terzo beneficiario conoscesse il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Si richiede, in altri, termini che la parte ricorrente non solo riproduca, nel proprio atto di impugnazione, stralci dei suoi scritti defensionali idonei a far emergere l’esistenza di una specifica contestazione in merito ai fatti – o a taluni di essi – allegati da controparte (onere, nella specie, sicuramente non soddisfatto dalla ricorrente), ma pure che si effettui una “preliminare trascrizione dei passaggi degli atti introduttivi a mezzo dei quali l’attrice ha compiuto le proprie allegazioni e il convenuto ha resistito alla domanda, ossia delle deduzioni e delle contestazioni che hanno concorso alla delimitazione del “thema decidendum” e del “thema probandum””; neppure siffatto onere, tuttavia, risulta soddisfatto nel caso che occupa.
Il ricorso per cassazione che denuncia l’erronea applicazione del principio di non contestazione deve riprodurre in modo specifico sia le contestazioni formulate dal ricorrente sia le pertinenti allegazioni della controparte, così da consentire alla Corte di verificare la delimitazione del thema decidendum e del thema probandum.
Massime di principio
- Il mutuo ipotecario stipulato per estinguere un precedente finanziamento non integra, per ciò solo, una ristrutturazione del debito onerosa: occorre verificare se sia stata effettivamente erogata nuova liquidità e se l’operazione abbia rimodulato l’assetto del debito mediante nuove condizioni negoziali o diverse tempistiche di pagamento. Una mera dilazione del termine di restituzione, senza nuova liquidità, può risolversi in un’operazione contabile di ripianamento.
- La costituzione di una nuova ipoteca a garanzia di un debito non assistito da effettiva nuova erogazione, quando l’operazione si risolve nel ripianamento del debito preesistente e nella mera dilazione del pagamento, è suscettibile di qualificazione come atto a titolo gratuito ai fini della revocatoria ordinaria; in tal caso è irrilevante la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo beneficiario.
- Chi deduce in cassazione l’erronea applicazione del principio di non contestazione deve riprodurre nel ricorso i passaggi rilevanti degli atti con le allegazioni della controparte e le proprie specifiche contestazioni; la sola affermazione di aver contestato i fatti non soddisfa l’onere di specificità e localizzazione.
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