Cassazione Civile, Sentenza n. 7756/2020 del 08/04/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Il ricorrente propose opposizione ex art. 615 c.p.c. contro un preavviso di fermo fondato su nove cartelle esattoriali. In riassunzione dopo una fase cautelare chiese l’accertamento dell’annullamento, già pronunciato in altra sede giurisdizionale, di sette cartelle; domandò inoltre l’annullamento di una delle due cartelle residue e l’accertamento dell’illegittimità e inefficacia del preavviso, con inibizione dell’iscrizione al pubblico registro automobilistico. La cartella residua non contestata apparteneva alla giurisdizione tributaria. Il Giudice di pace accolse la domanda relativa alla cartella non tributaria, rigettò la pretesa sulle sette cartelle già annullate e compensò le spese. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2235/2016 depositata il 1° dicembre 2016, rigettò l’appello: ritenne inutile la domanda sulle sette cartelle perché già annullate al momento dell’introduzione del giudizio di merito, implicitamente respinta la domanda di condanna per lite temeraria e corretta la compensazione delle spese, considerato il prevalente rigetto delle domande. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente denunciò violazione degli artt. 2909 c.c. e 100 e 324 c.p.c., sostenendo che il Tribunale non aveva considerato le domande di accertamento dell’insussistenza del diritto di procedere esecutivamente in base alle cartelle annullate e di nullità del preavviso di fermo. Con il secondo motivo denunciò violazione degli artt. 112 e 96 c.p.c. e vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., affermando che avrebbe dovuto essere considerato vittorioso, poiché il riscossore aveva azionato titoli già annullati prima della notifica del preavviso. Con il terzo motivo denunciò violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., contestando l’addebito delle spese e l’asserita soccombenza parziale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha qualificato l’impugnazione del preavviso di fermo, come quella del fermo, quale azione di accertamento negativo della pretesa creditoria. Di conseguenza, quando al momento della decisione risulti insussistente il credito azionato, anche perché definitivamente negato in altra sede, permane l’interesse a ottenere la declaratoria d’inibizione dell’iscrizione del fermo, richiesta che si traduce nell’annullamento del preavviso. La pronuncia va circoscritta ai crediti sottoposti alla cognizione del giudice adito, non a quello riservato alla giurisdizione tributaria. L’interesse viene meno soltanto se il riscossore abbia comunicato e il giudice abbia verificato l’elisione del preavviso, anche limitatamente ai crediti esaminabili. La sentenza del Tribunale di Roma è stata cassata con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
R.A. si opponeva, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., a un preavviso di fermo cui erano sottese nove cartelle esattoriali, chiedendo, in sede di riassunzione del giudizio dopo una fase cautelare, l’accertamento del già intervenuto annullamento di sette cartelle in altra sede giurisdizionale, nonchè domandando l’annullamento di una delle altre due cartelle, posto che la residua rientrava nella cognizione riservata alla giurisdizione tributaria, all’esito, infine, dichiarando illegittimo e inefficace il preavviso di fermo stesso e inibendone l’iscrizione presso il pubblico registro automobilistico;
La disposizione identifica la forma dell’opposizione con cui il destinatario del preavviso contestava il diritto di procedere esecutivamente sulla base dei crediti indicati nelle cartelle.
art. 2909 c.c.
la suddetta qualificazione della domanda comporta che, verificata al momento della decisione l’insussistenza delle ragioni di credito scrutinate, anche perchè in parte negate in altra sede giurisdizionale definitiva, era altresì interesse dell’attore ottenere la domandata e conseguente declaratoria d’inibizione all’iscrizione del fermo, in cui si traduce la richiesta di annullamento del preavviso;
La decisione definitiva intervenuta in altra sede che abbia negato le ragioni di credito concorre a fondare l’accertamento della loro insussistenza nel giudizio sul preavviso; permane inoltre l’interesse alla declaratoria inibitoria relativa all’iscrizione del fermo.
art. 100 c.p.c.
l’interesse alla specifica pronuncia in parola sarebbe venuto meno solo in ipotesi di comunicata e verificata elisione del preavviso, anche “parte qua” quanto ai crediti vagliati, da parte del riscossore;
L’interesse ad agire per ottenere la declaratoria d’inibizione viene meno soltanto quando l’elisione del preavviso sia stata comunicata dal riscossore e verificata dal giudice, anche limitatamente ai crediti sottoposti alla cognizione di quest’ultimo.
Massime di principio
- L’impugnazione del preavviso di fermo, così come quella del fermo, integra un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria azionata mediante tale misura.
- Quando al momento della decisione risulta insussistente il credito posto a fondamento del preavviso, anche perché definitivamente negato in altra sede giurisdizionale, permane l’interesse a ottenere la declaratoria che inibisca l’iscrizione del fermo; tale richiesta costituisce il contenuto della domanda di annullamento del preavviso.
- La pronuncia sull’insussistenza dei crediti e sull’inibizione del fermo deve essere limitata ai crediti rientranti nella giurisdizione del giudice adito, senza estendersi a quelli la cui cognizione è riservata alla giurisdizione tributaria.
- L’interesse alla pronuncia d’inibizione viene meno soltanto se il riscossore ha comunicato e il giudice ha verificato l’elisione del preavviso, anche limitatamente ai crediti esaminabili nel giudizio.
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