Cassazione Civile, Sentenza n. 7725/2020 del 06/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 9 novembre 2017, che aveva rigettato l’appello contro la decisione del Tribunale di Treviso del 30 maggio 2015 relativa al diniego del permesso di soggiorno disposto dalla Questura di Treviso il 15 ottobre 2014, e lo aveva condannato alle spese. Il diniego era fondato su una ragione ostativa prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, in particolare sulla condanna penale riportata per violenza sessuale di gruppo pluriaggravata. Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato falsa applicazione di legge, sostenendo che, essendo coniugato e convivente con una cittadina italiana, la sua posizione avrebbe dovuto essere esaminata secondo il D.Lgs. n. 30 del 2007, che riconosce al familiare di un cittadino dell’Unione il diritto alla carta di soggiorno e consente limitazioni per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza secondo la disciplina ivi prevista, non sulla base della valutazione del questore. Ha quindi contestato l’applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, anziché degli artt. 2, 10, 20 e 23 del D.Lgs. n. 30 del 2007.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la domanda fondata sulla qualità di coniuge convivente di una cittadina italiana e diretta al rilascio della carta di soggiorno era stata proposta soltanto in appello, mentre in primo grado il giudizio riguardava il diniego del permesso di soggiorno adottato in base al D.Lgs. n. 286 del 1998. La domanda introduceva quindi un diverso petitum e una diversa causa petendi, basata su una situazione di fatto non prospettata in primo grado e non accertata dai giudici di merito, con conseguente introduzione di un nuovo tema di indagine non sottoposto al contraddittorio nel precedente grado. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, poiché il Ministero non si è costituito. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con l’unico motivo esposto nel ricorso A.L.M.T. lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e specificamente la falsa applicazione di norme di diritto, laddove è stato applicato il D.Lgs. n. 286 del 1998 in luogo del D.Lgs. n. 30 del 2007.
La norma è indicata quale parametro processuale della censura di falsa applicazione di norme di diritto; la Corte non decide nel merito la questione di diritto sostanziale, perché il motivo presuppone una domanda nuova e viene dichiarato inammissibile.
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3
Dalla lettura della sentenza della Corte di appello di Venezia emerge che il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto la richiesta di provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno emanato il 15 ottobre 2014 dall’Ufficio della Questura di Treviso, motivato con la sussistenza della ragione ostativa prevista dal combinato disposto degli artt. 4, comma 3, – come modificato dalla L. n. 189 del 2002, art. 4 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 13 e 29 e, in particolare, la condanna penale riportata dal ricorrente per uno dei delitti di cui all’art. 4 menzionato e richiamati dall’art. 380 c.p.p., commi 1 e 2, (violenza sessuale di gruppo pluriaggravata).
La disposizione è richiamata per identificare la ragione ostativa posta a fondamento del diniego di permesso di soggiorno nel giudizio di primo grado. La Corte non ne esamina nel merito l’applicazione, poiché la censura basata sul diverso regime invocato è inammissibile.
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 13 e 29
Dalla lettura della sentenza della Corte di appello di Venezia emerge che il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto la richiesta di provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno emanato il 15 ottobre 2014 dall’Ufficio della Questura di Treviso, motivato con la sussistenza della ragione ostativa prevista dal combinato disposto degli artt. 4, comma 3, – come modificato dalla L. n. 189 del 2002, art. 4 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 13 e 29 e, in particolare, la condanna penale riportata dal ricorrente per uno dei delitti di cui all’art. 4 menzionato e richiamati dall’art. 380 c.p.p., commi 1 e 2, (violenza sessuale di gruppo pluriaggravata).
Le disposizioni sono menzionate come parte della base normativa del diniego oggetto del giudizio originario; la Corte non ne formula una distinta interpretazione, essendo la decisione fondata sulla novità della domanda proposta in appello.
D.Lgs. n. 30 del 2007, artt. 2, 10, 20 e 23
Va, quindi, dichiarata l’inammissibilità della domanda dedotta perchè nuova, sia con riguardo al petitum, che alla causa petendi,in quando fondata su una situazione giuridica e di fatto non prospettata in primo grado, che ha inserito nel processo un nuovo tema di indagine e sulla quale non si è formato in precedenza il contraddittorio.
La Corte non interpreta nel merito le norme del D.Lgs. n. 30 del 2007 invocate per ottenere la carta di soggiorno. Stabilisce invece che la domanda fondata su tale disciplina è nuova se introduce in appello un petitum e una causa petendi diversi, basati su fatti non dedotti né accertati in primo grado.
art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.
Dalla lettura della sentenza della Corte di appello di Venezia emerge che il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto la richiesta di provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno emanato il 15 ottobre 2014 dall’Ufficio della Questura di Treviso, motivato con la sussistenza della ragione ostativa prevista dal combinato disposto degli artt. 4, comma 3, – come modificato dalla L. n. 189 del 2002, art. 4 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 13 e 29 e, in particolare, la condanna penale riportata dal ricorrente per uno dei delitti di cui all’art. 4 menzionato e richiamati dall’art. 380 c.p.p., commi 1 e 2, (violenza sessuale di gruppo pluriaggravata).
La norma è richiamata unicamente per individuare il delitto che, insieme alla disciplina dell’immigrazione citata, costituiva la ragione ostativa del diniego; non è oggetto di autonoma interpretazione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte questioni di diritto che richiedano indagini o accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, poiché il giudizio di legittimità controlla la conformità della decisione impugnata alle norme e ai principi di diritto.
- È nuova e inammissibile la domanda proposta per la prima volta in appello quando modifica il petitum e la causa petendi rispetto alla domanda di primo grado, fondandosi su una diversa situazione giuridica e fattuale che introduce un nuovo tema di indagine e non è stata sottoposta al contraddittorio nel grado precedente.
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