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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7755/2020 del 08/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

La società ricorrente aveva agito per ottenere dall’assicuratore il pagamento di Euro 931,70, quota di un credito risarcitorio che il danneggiato le aveva ceduto in relazione a un sinistro stradale. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda e il Tribunale di Tivoli, con sentenza del 4 gennaio 2018, aveva confermato il rigetto, ritenendo non provati i danni dedotti e quindi il credito risarcitorio. Con il primo motivo la società ha denunciato la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse deciso sulla sola insussistenza del danno da fermo tecnico, mentre la domanda riguardava una quota dell’intero credito, che assumeva già riconosciuto dall’assicuratore con il pagamento di Euro 2.800 al cedente dopo la cessione. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 1260 e 1264 c.c., deducendo l’inopponibilità alla cessionaria del pagamento eseguito al cedente dopo la cessione. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 145 e 149 del Codice delle assicurazioni private e degli artt. 102 e 354 c.p.c., perché il giudizio di azione diretta era stato celebrato senza la partecipazione del proprietario del veicolo danneggiante, da considerarsi litisconsorte necessario.

La decisione

La Cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo che nell’azione diretta di risarcimento di cui all’art. 149 del Codice delle assicurazioni private sussista litisconsorzio necessario nei confronti del danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso codice. Poiché il proprietario del veicolo danneggiante era rimasto estraneo all’intero giudizio, il contraddittorio doveva essere integrato anche d’ufficio; la sua omissione ha comportato la nullità della sentenza impugnata. La Corte ha dichiarato assorbiti il primo e il secondo motivo e ha rinviato al Giudice di pace di Tivoli, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 149 D.Lgs. 209/2005

    in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso decreto

    Nell’azione di risarcimento diretto promossa dal danneggiato contro il proprio assicuratore è necessaria la partecipazione al giudizio del danneggiante responsabile.

  • art. 102 c.p.c.

    ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio dev’essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ex art. 383 c.p.c., comma 3

    In presenza di litisconsorzio necessario, la mancata citazione del proprietario del veicolo danneggiante impone l’integrazione del contraddittorio; l’omissione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.

  • art. 144, comma 3, D.Lgs. 209/2005

    in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso decreto

    La disciplina del risarcimento diretto comporta, quanto alla necessaria partecipazione del danneggiante, una regola analoga a quella prevista dall’art. 144, comma 3, del Codice delle assicurazioni private.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio dev’essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ex art. 383 c.p.c., comma 3

    Quando la causa è stata decisa senza la partecipazione di un litisconsorte necessario, la Cassazione annulla la sentenza e rinvia la causa al giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Nella procedura di risarcimento diretto prevista dall’art. 149 del Codice delle assicurazioni private, promossa dal danneggiato contro il proprio assicuratore, il danneggiante responsabile è litisconsorte necessario.
  • Se il giudizio di risarcimento diretto si è svolto senza la partecipazione del proprietario del veicolo danneggiante, il contraddittorio deve essere integrato ai sensi dell’art. 102 c.p.c.; l’omissione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e determina l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieRC autoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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