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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21178/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per traffico internazionale di cocaina (art. 74 d.P.R. 309/1990 in qualità di capo e promotore, oltre ai delitti scopo artt. 73 e 80), con censure basate su: inaffidabilità e mancato riscontro delle dichiarazioni del collaboratore Andrea Lollo (art. 273 comma 1-bis e art. 192 c.p.p.), insufficienza degli indizi e mancanza di affectio societatis rispetto al reato associativo, e carenza di esigenze cautelari che giustifichino la sola custodia in carcere (si deduceva che la partecipazione si era estinta con l'arresto di febbraio 2018 e che potevano applicarsi misure meno afflittive).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il riesame del Tribunale fosse motivato e aderente alle risultanze investigative (intercettazioni, videoriprese, riscontri sulle dichiarazioni del collaboratore) e che le doglianze prospettassero una diversa valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità salvo manifesta illogicità o violazione di norme specifiche. Quanto alla cautela, il Tribunale aveva correttamente applicato la presunzione prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. per i reati di cui all'art. 74, ritenendo sussistenti il pericolo di recidiva e di fuga (pregressa condanna, latitanza, continuità di contatti internazionali, ruolo di vertice nell'organizzazione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende; gli atti sono trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'adozione dell'ordinanza collegiale di conferma della misura cautelare; utilizzata come principio procedurale per la competenza del Tribunale a pronunciarsi.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (T.U. stupefacenti)

    Delitto principale contestato (traffico internazionale di sostanze stupefacenti); la sua natura grave attiva la presunzione di esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275 comma 3 c.p.p.

  • art. 73 e art. 80 d.P.R. n. 309/90

    Delitti scopo collegati all'associazione e al traffico; usati per qualificare le condotte contestate come finalità dell'associazione.

  • art. 273 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Regola sui limiti di utilizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori: richiede riscontro degli elementi dichiarativi; la Corte ha ritenuto che tali dichiarazioni fossero corroborate dalle intercettazioni e dalle altre risultanze investigative.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulle dichiarazioni testimoniali e sulle esigenze di riscontro; richiamata in connessione all'affidamento delle dichiarazioni del collaboratore e alla necessità di elementi probatori di riscontro.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede la doppia presunzione per i delitti di cui all'art. 74 (sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere); la Corte ha ritenuto che tali presunzioni non fossero superate dagli elementi prodotti dal ricorrente.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale per gli adempimenti successivi alla decisione di cassazione; il provvedimento ordina la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Il controllo in Cassazione sulle misure cautelari è limitato: si verifica la presenza di violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non la rivalutazione dei fatti o dell'attendibilità delle fonti.
  • Le dichiarazioni di collaboratori possono fondare misure cautelari se appaiono corroborate da riscontri oggettivi (intercettazioni, riscontri investigativi); la mera affermazione di inesistenza di riscontri è insufficiente se il giudice di merito ha indicato elementi di riscontro.
  • Le intercettazioni e le risultanze tecniche sono valutazioni di merito e non sono sindacabili in Cassazione se la loro valutazione non è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Per i delitti previsti dall'art. 74 T.U. stupefacenti esiste una presunzione di necessità della custodia in carcere (art. 275 comma 3 c.p.p.); il ricorrente deve fornire elementi concreti e gravi per superare tale presunzione.
  • Censure generiche o apodittiche (es. semplice affermazione di mancanza di affectio societatis o di inesistenza di indizi) sono inammissibili in sede di legittimità; è necessario confrontarsi puntualmente con il percorso argomentativo del giudice di merito.
  • Pregresse condanne, latitanza e la continuità di rapporti e attività internazionali costituiscono elementi forti per ritenere sussistenti il pericolo di fuga e la pericolosità sociale, giustificando misure afflittive.

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