Cassazione Penale, Sentenza n. 37759/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la pronuncia di consegna (estradizione) disposta in favore del Perù per il reato di omicidio ex art.108 c.p. peruviano. La difesa ha sollevato tre motivi: 1) omessa/insufficiente motivazione sulla determinazione del termine di prescrizione per il reato (sostiene che, alla data del fatto, il termine fosse 15 anni e quindi ormai decorso; contesta anche la mancata acquisizione integrale della documentazione inviata dal Perù); 2) carenza nella verifica dei gravi indizi di colpevolezza, a causa di documenti mancanti rilevanti; 3) violazione dei diritti minimi di difesa e rischio di trattamenti inumani o degradanti (nomine di difensori di fiducia apparentemente false, sentenze con dichiarazione di assenza e assistenza d'ufficio, sovraffollamento carcerario in Perù), oltre al richiamo allo stabile radicamento in Italia.
La decisione
Rigetto del ricorso in cassazione. La Corte ha ritenuto che: a) in tema di estradizione lo Stato richiesto non può sindacare autonomamente la determinazione del termine prescrizionale che può richiedere valutazioni riservate allo Stato richiedente; ha però verificato la normativa peruviana ed accertato che il termine di prescrizione è legato alla pena massima (art.80 c.p. peruviano), con limite di 20 anni e possibilità di raddoppio; per il reato di omicidio qualificato (art.108) la pena va da 15 a 35 anni, per cui il termine non poteva essere inferiore a 20 anni e non risultava decorso; b) la verifica dei gravi indizi, nel procedimento estradizionale, richiede un controllo non meramente formale ma né un approfondimento probatorio come nel giudizio nazionale; la descrizione del fatto e gli elementi prodotti dalla Corte d'appello sono risultati sufficienti; c) le censure relative alla violazione dei diritti di difesa e al rischio di trattamenti inumani o degradanti sono inidonee a configurare un ostativo: per negare l'estradizione è necessaria la dimostrazione di carenze sistemiche dell'ordinamento dello Stato richiedente o di inaffidabilità delle garanzie ricevute; le rassicurazioni del Perù sono state ritenute adeguate; infine, il radicamento in Italia non costituisce, di per sé, motivo di diniego previsto dal Trattato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 108 codice penale peruviano
Norma che definisce il reato contestato (omicidio qualificato); dalla sua escalation sanzionatoria deriva la rilevanza ai fini della determinazione del termine di prescrizione
art. 80 codice penale peruviano
Interpretato nel senso che il termine di prescrizione è pari alla pena massima stabilita per il reato, con un limite assoluto di 20 anni e possibilità di raddoppio in determinate condizioni; sulla base di ciò la Corte ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata
art. 4 del Trattato di estradizione Italia-Perù
Richiama il principio secondo cui la consegna deve essere negata se il reato è prescritto nell'ordinamento interno o in quello dello Stato richiedente; la Corte ha ricordato però che la valutazione della maturazione della prescrizione è prevalentemente di competenza dello Stato richiedente
art. 4, comma 2, lett. a) del Trattato di estradizione
Norma relativa alle cause ostative di rilascio per violazioni dei diritti di difesa; la Corte ha ritenuto che occorra dimostrare carenze sistemiche per ritenere sussistente una causa ostativa
art. 705, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti e la natura del controllo documentale dell'autorità giudiziaria italiana in materia di estradizione processuale: non è richiesto un approfondimento probatorio, ma la documentazione deve evocare le ragioni per cui è ritenuto probabile che l'estradando abbia commesso il fatto
Legge 3 maggio 2004, n. 135 (ratifica Trattato Italia-Perù)
Atto di ratifica del Trattato che disciplina i rapporti estradizionali tra Italia e Perù e la relativa cooperazione giudiziaria
Massime di principio
- In materia di estradizione lo Stato richiesto non può sostituirsi allo Stato richiedente nella complessa determinazione dei termini di prescrizione di un reato all'estero; spetta comunque alla difesa provare in modo specifico l'erroneità delle conclusioni fornite dallo Stato richiedente
- Il controllo sui gravi indizi in sede estradizionale è meno approfondito rispetto al giudizio penale interno: è sufficiente che la documentazione descriva un fatto che, secondo il diritto dello Stato richiedente, integri il reato per cui si chiede l'estradizione
- Perché difetti processuali o violazioni dei diritti di difesa ostino all'estradizione è necessaria la dimostrazione di carenze sistemiche dell'ordinamento del Paese richiedente, non la semplice allegazione di singoli errori o atti discutibili
- Le garanzie fornite dallo Stato richiedente circa le condizioni di detenzione possono essere ritenute sufficienti salvo elementi concreti che ne dimostrino l'inattendibilità; la sola situazione generale di sovraffollamento non è automaticamente causa di diniego
- Il radicamento personale dell'estradando in Italia non costituisce un motivo di rifiuto dell'estradizione se il Trattato non lo prevede espressamente; va valutato separatamente e non in sostituzione delle censure sostanziali
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