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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26291/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. perché la Corte d'appello aveva tenuto l'udienza di discussione in presenza dopo che il Procuratore Generale aveva proposto la trattazione orale (ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 149/2020), senza che fosse stata comunicata al difensore di fiducia la disponibilità a svolgere il processo con rito ordinario. Di conseguenza il difensore non era presente e venne designato un difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.p., con la conseguente pretesa nullità del procedimento per mancata comunicazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, affermando che, nel periodo della disciplina emergenziale, la richiesta di trattazione orale formulata da una parte deve essere comunicata a tutte le parti; la mancata comunicazione al difensore di fiducia determina una "nullità generale a regime intermedio" ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 116, commi 15 e 17

    Norma del codice della strada contestata a carico dell'imputato (guida senza patente); nel testo della sentenza la norma è indicativa del fatto-reato per cui era stato condannato in primo grado e in appello

  • codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    La Corte interpreta questa disposizione come causa di nullità generale a regime intermedio quando manca la comunicazione della trattazione con rito ordinario (es. richiesta di trattazione orale) a tutte le parti; la mancanza di comunicazione al difensore di fiducia determina la nullità degli atti e della sentenza

  • codice di procedura penale, art. 179

    Richiamato in relazione alle nullità, la disposizione fa parte del quadro delle nullità processuali; la sentenza si fonda sul principio che la mancata comunicazione prevista integra una nullità che richiede annullamento e rinvio

  • codice di procedura penale, art. 97, comma 4

    La designazione di un difensore d'ufficio in sostituzione del difensore di fiducia assente non sana la nullità derivante dalla mancata comunicazione al difensore di fiducia; la presenza del sostituto non vale quindi come sanatoria

  • d.l. n. 149/2020, art. 23, comma 4

    Norma emergenziale che ha inciso sulle modalità di svolgimento delle udienze durante la pandemia; la richiesta di discussione orale ai sensi di tale disciplina impone l'obbligo di comunicazione alle parti quando si determina la trattazione con rito ordinario

Massime di principio

  • Se durante il regime emergenziale (o in presenza di norme equivalenti) una parte chiede la trattazione orale e il processo viene celebrato con rito ordinario, la corte deve comunicare tale disposizione a tutte le parti; la mancata comunicazione configura una nullità rilevante.
  • La mancata comunicazione al difensore di fiducia provoca una nullità "a regime intermedio" che comporta l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio.
  • La designazione di un difensore d'ufficio in sostituzione del difensore di fiducia assente non sana la nullità derivante dalla mancata comunicazione al difensore originario; quindi la presenza del difensore sostitutivo non produce la convalida degli atti.
  • La mancata eccezione del vizio da parte del difensore sostitutivo non sanifica il vizio procedurale: la nullità può essere rilevata anche d'ufficio in sede di annullamento.
  • In casi analoghi il rimedio pratico è l'annullamento con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio, con osservanza del necessario obbligo di comunicazione alle parti prima dell'udienza.

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