Cassazione Civile, Ordinanza n. 34484/2024 del 26/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (vigilanza)
La controversia
La controversia nasce da un contratto denominato "Commissione di servizio di ricezione di segnali di allarme e servizio ispettivo di pronto intervento", stipulato tra una società di vigilanza e una società proprietaria/conduttrice di un capannone. Dopo un furto subito all'interno del capannone, la società committente ha agito per ottenere il risarcimento del danno, assumendo che la vigilanza avesse omesso di eseguire correttamente il servizio di controllo e intervento, in particolare non verificando il perimetro posteriore dell'immobile e non accertando un'effrazione da cui i ladri sarebbero rientrati più volte nella stessa notte. La Corte d'appello ha accolto la domanda, ritenendo anche nulla una clausola che limitava il risarcimento a una mensilità del canone. La società di vigilanza ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1375 e 1656 c.c., sostenendo che il contratto andasse qualificato come multilaterale e che un accordo verbale tra un addetto dell'istituto ausiliario e il coniuge della legale rappresentante della committente avesse validamente modificato le modalità di esecuzione, limitando il controllo alla sola parte antistante; inoltre si deduceva violazione della buona fede per l'ingerenza della controparte nella fase esecutiva; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla nullità della clausola limitativa del danno e richiesta, in via di analogia con l'art. 384 c.c., di un potere giudiziale di aumento della penale/clausola; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere ritenuto non contestate le voci di danno e per aver dato valore a fatture di terzi; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente nella liquidazione delle singole voci di danno e nel nesso con l'inadempimento. Gli assicuratori della vigilanza hanno proposto ricorso incidentale, aderendo in parte al ricorso principale e deducendo: mancata pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi; erronea esclusione della natura di patto aggiunto dell'accordo verbale limitativo del servizio; erronea riforma del capo sulle spese di primo grado, che si assumeva coperto da giudicato. La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i primi due motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, ma ha accolto il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, osservando che la Corte d'appello aveva erroneamente considerato non contestati i danni e li aveva liquidati senza adeguato scrutinio probatorio, in particolare per il pregiudizio da interruzione dell'attività produttiva. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame della prova del danno e per la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo del ricorso principale della società di vigilanza, ha rigettato gli altri motivi del ricorso principale e l'intero ricorso incidentale degli assicuratori, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese. La cassazione ha escluso che fosse censurabile la declaratoria di nullità della clausola limitativa del risarcimento per contrasto con l'art. 1229 c.c., mentre ha ritenuto erroneo l'assunto di non contestazione delle voci di danno e la conseguente liquidazione non sorretta da adeguata base probatoria. Rimane quindi aperto in rinvio il riesame dell'an e del quantum delle singole voci di danno.
Norme richiamate
richiamato quale parametro di buona fede nell'esecuzione del contratto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per novità delle allegazioni e per mancato aggancio alla ratio autonoma della decisione
richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto e la pretesa modificazione delle modalità esecutive; il motivo è stato ritenuto inammissibile
la clausola che limitava il risarcimento a una mensilità del canone è stata ritenuta nulla perché in contrasto con il divieto di escludere o limitare preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave, e comunque perché irrisoria e sintomatica di elusione del divieto
invocato per sostenere un potere del giudice di aumentare l'importo della penale/clausola limitativa; la Corte ha escluso tale possibilità
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è apparente solo quando manca del tutto o non consente di percepire la ratio decidendi; nel caso concreto il vizio è stato escluso per la clausola limitativa del danno
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione
il giudice può porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati, ma il principio va applicato con cautela e non quando i fatti siano estranei alla sfera di conoscenza della parte; nel caso concreto la non contestazione è stata erroneamente ravvisata
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per censurare la valutazione delle prove documentali e della loro idoneità dimostrativa
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la validità di un accordo verbale come patto aggiunto; il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata censura di una ratio autonoma
richiamato nel ricorso incidentale con la stessa finalità dell'art. 2722 c.c.; motivo inammissibile
richiamato per evidenziare che il giudice può ridurre, ma non aumentare, una penale manifestamente eccessiva; l'analogia inversa è stata esclusa
menzionato indirettamente nel contesto della prova dei danni e delle contestazioni, quale regola generale di riparto probatorio
null
null
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere la ratio decidendi; se il fondamento logico della decisione è percepibile, il vizio di nullità non sussiste.
- La clausola contrattuale che preveda un ristoro simbolico o irrisorio per l'inadempimento, tale da eludere il divieto di limitazione preventiva della responsabilità, è nulla per contrasto con l'art. 1229 c.c.
- Il potere del giudice di ridurre una penale manifestamente eccessiva non è suscettibile di inversione analogica: il giudice non può aumentare una penale irrisoria o integrare il contratto in assenza di base legale.
- Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non opera automaticamente: il giudice deve verificare se le contestazioni siano state effettivamente svolte e se i fatti contestati rientrino o meno nella sfera di conoscenza della parte onerata.
- La liquidazione del danno richiede una verifica probatoria concreta delle singole voci; non è sufficiente il mero richiamo a fatture o documenti, specie se contestati, e il giudice deve motivare il nesso tra inadempimento e pregiudizio risarcibile.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando non colpisce tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della sentenza impugnata.
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