Cassazione Penale, Sentenza n. 32791/2024 del 21/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 06/06/2023 che aveva riformato la sentenza di primo grado, ritenendo insussistenti i presupposti per applicare la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e condannando l'imputato per furto aggravato ex art. 625 n.2 e n.6 c.p. I motivi di cassazione: (1) violazione di legge processuale per presunta inammissibilità dell'appello perche il Procuratore generale in sede d'appello aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado; (2) violazione processuale per coincidenza delle conclusioni tra PM e imputato con possibile applicazione dell'art. 599 c.p.p.; (3) vizio di motivazione circa l'esclusione dell'art. 131-bis per genericità nella valutazione dei precedenti; (4) mancata motivazione sulla quantificazione della pena e mancato esame delle attenuanti generiche richieste in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi motivi riguardanti l'inammissibilità dell'appello e la coincidenza delle conclusioni del PM, ritenendo che la richiesta di conferma non equivale a rinuncia formale all'impugnazione. Ha confermato la valutazione di merito sull'inapplicabilità dell'art. 131-bis c.p., ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale perché risultano precedenti penali tali da integrare l'abitualità (secondo il principio delle Sezioni Unite Tushaj che richiede almeno due altri reati). Tuttavia la Cassazione ha accolto il motivo relativo alla insufficiente motivazione sulla determinazione della pena: la sentenza di appello non indica il calcolo della pena né motiva la dosimetria. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto; la pronuncia di responsabilità penale resta irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
Norma relativa al reato di furto aggravato, applicata in fatto dalla Corte d'appello nella qualificazione del reato contestato
Dispositivo sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto non applicabile l'istituto per la presenza di abitualità, nonostante la riforma normativa che ha ampliato i limiti edittali (d.lgs. 10/10/2022, n.150).
d.lgs. 10/10/2022 n.150, art. 1, comma 1, lett. c) n.1
Novella che ha ridisegnato i limiti di applicabilità dell'art. 131-bis in senso più favorevole al reo; considerata lex mitior e applicabile retroattivamente
Norma invocata dalla difesa in relazione alla coincidenza delle conclusioni tra parti in appello; la Cassazione ha ritenuto inapplicabile la rilevanza che la difesa attribuiva a tale coincidenza
Predisposto e richiamato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza impugnata quanto all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato
Giurisprudenza (Sezioni Unite, sent. 25/02/2016 n.13861, Tushaj)
Interpretazione giurisprudenziale del concetto di 'abitualità': comportamento abituale si configura quando l'autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si procede; principio applicato dalla Corte per escludere l'art. 131-bis
Massime di principio
- La richiesta del pubblico ministero in sede d'appello di conferma della sentenza di primo grado non equivale a una rinuncia formale all'impugnazione: la rinuncia all'appello richiede atto formale espresso.
- L'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) non si applica quando ricorre l'abitualità: secondo le Sezioni Unite, và considerato abituale chi ha commesso almeno altri due reati oltre a quello in esame.
- Le riforme favorevoli (lex mitior) si applicano retroattivamente; pertanto l'ampliamento dei limiti edittali per l'art. 131-bis puoò essere preso in considerazione anche per fatti anteriori all'entrata in vigore, ma resta decisiva la valutazione dei precedenti dell'imputato.
- Quando la Corte d'appello riforma una sentenza assolutoria di primo grado ha l'obbligo di confutare specificamente le argomentazioni della decisione liberatoria e di motivare puntualmente la quantificazione della pena; la mancanza di un esplicitato percorso logico-giuridico sulla dosimetria puoò determinare l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
- Se la Cassazione annulla solo il trattamento sanzionatorio e dichiara irrevocabile la responsabilità, il nuovo giudizio di secondo grado sarà limitato alla sola riconsiderazione della pena, senza rimessione della questione di colpevolezza.
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