Cassazione Civile, Ordinanza n. 18917/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un autocarro Iveco usato, immatricolato nel 1988, ceduto da una società a un privato per Euro 18.000 oltre IVA. In primo grado il venditore era stato ritenuto inadempiente e condannato al risarcimento del danno; la Corte d'appello ha invece accolto l'impugnazione della venditrice, ritenendo che non vi fosse prova di un accordo novativo dell'originario contratto e che, al momento dell'acquisto, il compratore fosse consapevole delle condizioni vetuste del mezzo e della necessità di interventi di riparazione, circostanza rilevante anche nella determinazione del prezzo. Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse deciso su una questione non devoluta, perché l'appellante non avrebbe censurato la decisione di primo grado quanto all'asserito accordo novativo; 2) omesso esame di fatti decisivi e mancata valutazione di prova documentale, assumendo che la Corte non avesse considerato l'ammissione della venditrice circa la presenza di vizi, la lettera del 4.6.2010 e il collaudo del mezzo, nonché che la motivazione fosse illogica perché l'acquirente non avrebbe pagato una somma elevata se avesse conosciuto i vizi; 3) violazione degli artt. 1362, 1366, 1367, 1371 e 1490 c.c., deducendo che i vizi fossero occulti, emersi dopo la consegna, e che il riconoscimento dei difetti da parte del venditore avesse fatto sorgere una nuova obbligazione di riparazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché il vizio denunciabile, semmai, sarebbe stato quello di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., non la violazione dell'art. 112 c.p.c.; ha inoltre escluso la violazione dell'art. 342 c.p.c., risultando dall'atto di appello che la venditrice aveva effettivamente censurato la ritenuta esistenza dell'accordo novativo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui mirava a una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito, e comunque infondato perché il ricorso non individuava un fatto storico decisivo omesso secondo i requisiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c.; la Corte ha inoltre ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse logica e rispettosa del minimo costituzionale, avendo valorizzato sia la clausola contrattuale sull'usura del mezzo sia le dichiarazioni testimoniali sul prezzo in relazione ai lavori necessari. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva questioni sui vizi occulti non trattate nella sentenza impugnata e non adeguatamente dedotte nei gradi di merito, oltre a risultare formulato in modo promiscuo e non riferibile a specifiche violazioni di legge. In conclusione, il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'acquirente. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta contro la venditrice dell'autocarro usato, ritenendo non dimostrato un accordo novativo, non censurabile in cassazione la rivalutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e inammissibili le questioni nuove o non adeguatamente autosufficienti sui vizi del bene. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La censura sull'ammissibilità dell'appello avrebbe dovuto essere formulata come violazione del requisito di specificità dei motivi di gravame, non come ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.; nel caso concreto, però, l'appello era specifico e investiva proprio il punto deciso in primo grado.
Il richiamo era ritenuto non pertinente e non sviluppato nel corpo del motivo, quindi privo di concreta incidenza sulla decisione.
La pronuncia oltre i limiti delle domande ed eccezioni ricorre solo se il giudice decide su un petitum o su una causa petendi diversi; nella specie non vi è stata ultrapetizione.
Il richiamo contenuto solo nel titolo del motivo è stato reputato incomprensibile e non utile alla censura.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla critica della complessiva valutazione delle prove o alla richiesta di nuova ponderazione del materiale istruttorio.
Il ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico omesso, il suo riscontro testuale o extratestuale, il momento della sua deduzione e la sua decisività; la mancata specificazione comporta inammissibilità.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
A sostegno del motivo per omesso esame di un fatto decisivo devono essere prodotti gli atti e gli elementi necessari a consentire il controllo della Corte.
Invocato nel terzo motivo in materia di interpretazione contrattuale, ma la censura è stata ritenuta generica e inammissibile.
Richiamato senza specifica argomentazione utile, nel quadro di una censura non autosufficiente.
Richiamato senza un effettivo sviluppo della violazione dedotta.
Richiamato senza una concreta correlazione con una specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
La garanzia per vizi non è stata riconosciuta, anche perché la Corte d'appello aveva valorizzato la consapevolezza dell'acquirente circa le condizioni del mezzo; la questione dei vizi occulti non era stata ritualmente devoluta e quindi non poteva essere scrutinata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura va correttamente sussunta nel vizio pertinente: se si contesta che l'appello non fosse specifico, il parametro è l'art. 342 c.p.c.; l'art. 112 c.p.c. riguarda invece solo la decisione oltre i limiti del petitum e delle eccezioni.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non consente di rimettere in discussione la valutazione del compendio probatorio; esso richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente individuato e già dedotto nei gradi di merito.
- L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio motivazionale se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove, come la deduzione di vizi occulti o di profili non trattati nella sentenza impugnata, se non risulta che siano state ritualmente dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
- La garanzia per vizi nella vendita non può essere invocata in modo astratto: la valutazione della consapevolezza dell'acquirente sulle condizioni del bene e delle pattuizioni contrattuali può escludere la fondatezza della domanda, quando il giudice di merito abbia motivato in modo logico e coerente.
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