Cassazione Penale, Sentenza n. 1190/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Kulaj ha impugnato la sentenza del G.i.p. che, avendo dichiarato la continuazione con una precedente condanna della Corte di appello di Firenze (25/10/2011), ha applicato un aumento di pena per i nuovi fatti (mesi 10 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa) sommando tale aumento alla pena già inflitta (anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 26.000,00 di multa). Il motivo specifico del ricorso era la violazione di legge relativa all'applicazione delle pene accessorie (in particolare l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante la pena), ritenute applicate nonostante la pena riferibile ai fatti nuovi, considerata da sola, non superasse il limite (due anni) che legittima l'applicazione delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie, eliminandole. La Corte ha osservato che l'aumento di pena relativo ai fatti nuovi, considerato isolatamente, non supera il limite che consente l'applicazione delle pene accessorie; le pene accessorie erano state applicate con riferimento alla pena del reato base già oggetto di giudicato, materia sottratta al nuovo giudizio. Di conseguenza le statuizioni sulle pene accessorie sono state cancellate (P.Q.M.: annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie che elimina). Le altre statuizioni di merito sono rimaste impregiudicate.
Norme richiamate
Le disposizioni sulle pene accessorie (richiamate dal Procuratore Generale) erano state applicate dal G.i.p.; la Cassazione ha ordinato la loro eliminazione perché l'aumento di pena per i fatti nuovi, preso isolatamente, non raggiunge il limite che ne giustifica l'applicazione
art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
Norma procedurale che ha consentito alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio le statuizioni sulle pene accessorie
Sez. 1, n. 3744 del 30/01/1992 (Arbore)
Giurisprudenza che stabilisce il principio secondo cui il giudice che limita il proprio accertamento all'aumento di pena per la continuazione non può riesaminare la sussistenza di pene accessorie già decise con il giudicato relativo al reato base; l'applicazione delle accessorie rispetto al giudicato è questione sottratta al nuovo giudizio
Massime di principio
- Quando è riconosciuta la continuazione con una condanna già passata in giudicato, il giudice che si limita a determinare l'aumento di pena non può rimettere in discussione l'applicabilità delle pene accessorie decise nel giudicato: quelle statuizioni restano vincolate dalla precedente sentenza.
- Se l'aumento di pena relativo ai fatti nuovi, considerato isolatamente, non supera il limite legale che consente l'applicazione di determinate pene accessorie (es. soglia di durata della pena principale), tali accessorie non possono essere legittimamente imposte dal giudice del nuovo procedimento.
- Se il giudice applica le pene accessorie fondandosi sulla misura complessiva risultante dalla somma della pena base (già giudicata) e dell'aumento per continuazione, la Cassazione può intervenire per eliminare le accessorie se risulta che il nuovo giudice ha oltrepassato i limiti del proprio potere rispetto al giudicato.
- In casi analoghi, il ricorrente potrà proporre impugnazione avverso le pene accessorie sostenendo che la loro applicazione non è legittima quando la parte di pena riferibile ai fatti oggetto del nuovo giudizio non raggiunge la soglia prevista dalla normativa.
- Prassi difensiva consigliata: documentare la misura della pena riferibile esclusivamente ai nuovi fatti, richiamare il divieto di riesame del giudicato e chiedere l'annullamento limitato alle pene accessorie quando applicate in violazione di questi principi.
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