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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33983/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato il suo appello e confermato il primo grado, in una controversia relativa ad avvisi di accertamento emessi dal Comune per omessa denuncia TARES per l’anno 2013 e omessa denuncia TARI per gli anni 2014 e 2015, riferiti all’esercizio di attività di ristorazione e somministrazione nel territorio comunale. In corso di causa la ricorrente ha depositato un verbale di conciliazione stragiudiziale con definizione transattiva e prospetto di rateizzazione del debito, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Il Comune ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto della conciliazione stragiudiziale intervenuta tra le parti e ha dichiarato l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, richiamando anche gli artt. 2 e 3 del regolamento comunale sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite in conformità alle pattuizioni intervenute e ha escluso l’applicazione del c.d. doppio contributo unificato, poiché questo è previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 48, comma 2, d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546

    La conciliazione stragiudiziale sopravvenuta in corso di causa consente di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • artt. 2 e 3 del regolamento comunale per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

    Il regolamento comunale è stato utilizzato come base per la definizione agevolata della lite e per il riconoscimento dell’estinzione del giudizio.

  • art. 1, comma 205, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    La deliberazione comunale di approvazione del regolamento sulla definizione agevolata è stata adottata in base alla previsione legislativa richiamata.

Massime di principio

  • La definizione transattiva della controversia intervenuta in corso di giudizio determina la cessazione della materia del contendere e legittima la dichiarazione di estinzione del processo.
  • Quando la lite viene definita mediante conciliazione stragiudiziale, il giudice può disporre la compensazione delle spese se ciò è coerente con gli accordi intercorsi tra le parti.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, poiché la misura opera solo nelle ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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