Cassazione Penale, Ordinanza n. 26753/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d'appello nella sola parte relativa al trattamento sanzionatorio, censurando l'intervenuto riconoscimento della recidiva e il giudizio di bilanciamento, con specifico richiamo alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Dal testo emerge che il giudice di merito aveva negato tale doglianza valorizzando la gravità dei fatti contestati, la progressione della pericolosità e il carattere non occasionale della ricaduta, anche in considerazione del molteplice numero di reati in contestazione. La censura è stata ritenuta priva di confronto con tale motivazione e volta, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e generico, perché non si confrontava con la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti generiche e sul riconoscimento della recidiva. Ha ribadito che la graduazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione non è illogica o arbitraria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione delle attenuanti generiche, ma la doglianza è stata ritenuta generica e non confrontata con la motivazione di merito
norma richiamata dalla Corte per affermare che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito secondo i criteri legali di commisurazione
norma richiamata dalla Corte per ribadire che la graduazione della pena deve avvenire secondo i criteri di gravità del reato e capacità a delinquere, con sindacato di legittimità limitato ai vizi logici
richiamato implicitamente nel riferimento al giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti
norma non espressamente citata ma desumibile dalla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile in cassazione quando si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del merito, se la motivazione del giudice di appello è congrua e non illogica.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento difensivo sulla pena, essendo sufficiente l'enunciazione degli elementi ritenuti decisivi per la scelta compiuta.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze e la valutazione sulla recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in sede di legittimità solo per mancanza, apparenza o manifesta illogicità della motivazione.
- Le attenuanti generiche non possono essere invocate in cassazione in modo generico o astratto, ma richiedono un confronto puntuale con le ragioni espresse dal giudice di merito per il loro diniego.
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