Cassazione Civile, Ordinanza n. 27000/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di rettifica e liquidazione. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato il contribuente a rifondere all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di rettifica e liquidazione con cui recuperava maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, revocando l'agevolazione "prima casa" fruita per l'acquisto di un immobile nel 2014. Secondo l'Ufficio, il contribuente non poteva beneficiare dell'agevolazione perché aveva già acquistato nel medesimo Comune un altro immobile nel 2009 con la stessa agevolazione. La CTR aveva però annullato l'atto ritenendo che, prima del secondo acquisto, il contribuente avesse alienato la piena proprietà del primo immobile al coniuge mandatario mediante mandato a vendere con clausola di "trasferimento fiduciario in adempimento del mandato". Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione o falsa applicazione della nota II-bis, lett. b), dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, e degli artt. 832, 1376, 1470 e 1719 c.c., sostenendo che il mandato a vendere non produce un effetto traslativo immediato della proprietà in capo al mandatario e non è idoneo a far venir meno la titolarità del diritto richiesto dalla norma agevolativa.
Norme richiamate
art. 1, nota II-bis, lett. b), Tariffa parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
"nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare"
La fruizione dell'agevolazione "prima casa" è subordinata alla non titolarità, al momento dell'acquisto, dei diritti indicati su altra casa di abitazione nel medesimo Comune; il mandato a vendere del precedente immobile non è sufficiente a integrare tale presupposto di non titolarità.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla titolarità del diritto di proprietà e all'effetto traslativo.
Richiamato per sostenere che il trasferimento della proprietà si produce solo con il consenso idoneo a trasferire il diritto, e non per effetto del solo mandato a vendere.
Richiamato come norma definitoria della vendita, nel contesto della contestazione circa l'effetto traslativo del mandato a vendere.
La CTR vi aveva fatto riferimento per ritenere che l'alienazione del bene al coniuge mandatario avesse soddisfatto la condizione di non possidenza; la Cassazione esclude che tale richiamo possa attribuire al mandato a vendere effetti traslativi della proprietà.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini dell'agevolazione "prima casa" nel caso di acquisto di altro immobile nel medesimo Comune, rileva la titolarità attuale, al momento del nuovo acquisto, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altra casa di abitazione: la mera predisposizione di un mandato a vendere non fa venir meno tale titolarità.
- Il mandato a vendere ha contenuto meramente obbligatorio e non determina, di per sé, il trasferimento della proprietà del bene al mandatario; l'effetto traslativo si produce solo con il successivo contratto di alienazione.
- Quando la decisione impugnata è fondata su una erronea qualificazione giuridica del negozio, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
- La dichiarazione resa nell'atto di acquisto ai fini dell'agevolazione fiscale deve corrispondere alla situazione giuridica effettiva dei diritti reali al momento dell'atto; non è sufficiente una vicenda negoziale priva di immediato effetto traslativo.
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