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Sentenza

Sentenza n. 2606/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento 1. del Decreto del -OMISSIS- emesso dal Questore di Roma, a firma della Dott.ssa -OMISSIS-, n.q. di Dirigente P.A.S., notificato il -OMISSIS-e avente ad oggetto il respingimento dell'istanza di rilascio del porto di fucile per uso sportivo; 2. di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso, consequenziale, endoprocedimentale compresi gli atti istruttori, le valutazioni e il giudizio prognostico posto a sostegno del rigetto dell'istanza.

Giustizia amministrativa202216265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore di Roma di rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della licenza di porto d'armi per uso sportivo, deducendo: la violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. n. 241/1990, poiché la comunicazione di avvio del procedimento non avrebbe indicato la data di conclusione del procedimento e il termine per la partecipazione; la violazione dell'art. 2 l. n. 241/1990, per il superamento del termine di conclusione del procedimento; la violazione degli artt. 11 e 43 TULPS e l'eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento, illogicità, difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente motivato il giudizio di inaffidabilità e avrebbe valorizzato fatti risalenti, riferiti dalla ex compagna e privi di prova della loro veridicità; la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere per motivazione apparente, erroneità dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria, ingiustizia e sproporzionalità, per non avere il diniego considerato adeguatamente le osservazioni presentate dall'interessato. Il provvedimento era fondato sulla persistente conflittualità tra il ricorrente e l'ex compagna, risultante dagli accertamenti e da un esposto relativo a telefonate e messaggi con offese, ingiurie e minacce.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il rilascio del porto d'armi costituisca un'autorizzazione eccezionale, subordinata alla completa affidabilità dell'interessato, e che il Questore disponga di ampia discrezionalità nell'effettuare un giudizio prognostico e cautelare sul possibile abuso delle armi. Ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, TULPS, possono essere valutati non solo reati o precedenti penali, ma anche vicende personali prive di rilevanza penale, comprese situazioni di conflittualità familiare, quando siano concretamente idonee a far dubitare dell'affidabilità del richiedente. Nel caso concreto, l'esposto e gli ulteriori accertamenti documentavano un clima di conflittualità con l'ex compagna, con riferimenti a condotte irose, offese e minacce; tali elementi erano sufficienti, in un'ottica preventiva, a rendere plausibile il giudizio di inaffidabilità, senza necessità di un accertamento penale definitivo o di un uso pregresso delle armi. Il sindacato giurisdizionale sulla prognosi amministrativa è limitato ai vizi di illogicità e travisamento, non ravvisati nella fattispecie. Le censure procedimentali sono state respinte perché il diniego dava conto dell'esame delle osservazioni dell'interessato, senza che l'Amministrazione fosse tenuta a confutarle puntualmente, e perché il superamento del termine ordinatorio di conclusione non determina né la perdita del potere di provvedere né l'illegittimità del diniego tardivo. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 TULPS (R.D. n. 773/1931)

    La buona condotta costituisce requisito rilevante per il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni di polizia; la valutazione può considerare l'affidabilità complessiva dell'interessato.

  • art. 43 TULPS (R.D. n. 773/1931)

    “a differenza della fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 43, r.d. n. 773/1931, nella quale è precluso il rilascio di licenze di porto d'armi e si impone la revoca di quelle già rilasciate nei confronti di chi sia stato condannato per uno dei reati ivi indicati, senza che assuma rilievo l'eventuale riabilitazione, nella fattispecie dell'art. 43, comma 2, l'Autorità di P.S, è tenuta ad operare una valutazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, al fine di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili”

    Il comma 2 consente un giudizio discrezionale e preventivo sull'affidabilità, fondato anche su situazioni prive di condanne penali o misure di pubblica sicurezza; il diniego è legittimo quando gli elementi acquisiti rendano plausibile un rischio di abuso.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Il termine di conclusione del procedimento, quando ordinatorio, non determina l'esaurimento del potere amministrativo né rende illegittimo il provvedimento adottato oltre termine.

  • artt. 7, 8, 10 e 10-bis l. n. 241/1990

    Le carenze procedimentali dedotte non incidono sulla validità del diniego quando il provvedimento dimostra che le osservazioni dell'interessato sono state esaminate; non è necessaria una confutazione puntuale di ogni argomento difensivo.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il diniego deve esplicitare le ragioni del giudizio di inaffidabilità; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente perché collegata agli accertamenti e alla conflittualità familiare documentata.

Massime di principio

  • Il rilascio del porto d'armi è subordinato alla completa affidabilità del richiedente e può essere negato sulla base di un giudizio prognostico e cautelare volto a prevenire il rischio di abuso, senza che sia necessario dimostrare un precedente uso illecito delle armi.
  • Ai fini del diniego del porto d'armi, l'Amministrazione può valorizzare anche vicende personali prive di rilevanza penale, non attinenti direttamente alle armi e non sfociate in condanne o misure di pubblica sicurezza, purché siano oggettivamente accertate e ragionevolmente idonee a porre in dubbio l'affidabilità del richiedente.
  • Una situazione di conflittualità familiare documentata, anche riferita a una relazione ormai cessata, può giustificare il diniego della licenza di porto d'armi quando, per la natura dei rapporti e degli elementi acquisiti, renda plausibile un rischio di reazioni o di abuso; non occorre l'accertamento definitivo di minacce penalmente rilevanti.
  • Il sindacato giurisdizionale sul giudizio prognostico dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi resta circoscritto ai vizi di illogicità, travisamento dei fatti e insufficienza motivazionale, non potendo sostituire la valutazione amministrativa con una diversa prognosi di affidabilità.
  • L'Amministrazione che decide sull'istanza dopo la comunicazione dei motivi ostativi non è tenuta a confutare puntualmente ogni osservazione dell'interessato, purché il provvedimento dia conto, anche sinteticamente, di averle esaminate.
  • Il superamento del termine ordinatorio di conclusione del procedimento non priva l'Amministrazione del potere di provvedere e non determina, di per sé, l'illegittimità del diniego adottato tardivamente.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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