Cassazione Civile, Ordinanza n. 12536/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento di più lavoratori, intimato all’esito di una procedura di licenziamento collettivo aperta nel 2014. Gli interessati hanno chiesto l’accertamento del diritto a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso nella misura prevista dal CCNL di settore, sostenendo che gli accordi sindacali conclusi nell’ambito della procedura collettiva non potessero derogare in peius al preavviso contrattuale e che tale preavviso fosse un diritto quesito già entrato nel loro patrimonio. Hanno inoltre contestato la legittimazione dei soggetti stipulanti, la validità della deroga al preavviso, la riconducibilità degli accordi a un contratto collettivo aziendale o di prossimità e la disciplina delle spese di lite. In cassazione hanno proposto dieci motivi, deducendo, in sintesi, violazioni di norme civilistiche, processuali, costituzionali e di legge speciale sui licenziamenti collettivi e sulla contrattazione collettiva, oltre a vizi di ultrapetizione e di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per una pluralità di ragioni: esposizione sommaria dei fatti oscura e lacunosa, mescolanza di censure eterogenee e non scindibili tra errori di diritto ed errores in procedendo, deduzione di questioni nuove non trattate in appello, difetto di autosufficienza e specificità, non impugnabilità in cassazione della violazione di circolari amministrative, nonché mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso il carattere di diritto quesito del preavviso e ritenuto applicabile la disciplina collettiva sopravvenuta prima del recesso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero idonei a scardinare la decisione di merito perché formulati in modo promiscuo, con censure tra loro incompatibili e in parte nuove, senza adeguata specificazione delle questioni già dedotte nei gradi di merito e senza un confronto effettivo con le rationes decidendi della sentenza d’appello. Ha inoltre ribadito che il preavviso, nella prospettiva esaminata, non integra un diritto quesito intangibile rispetto alla successione dei contratti collettivi, sicché la disciplina collettiva intervenuta prima dei licenziamenti poteva regolare il rapporto. Seguono condanna alle spese in favore della società resistente e l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La censura per ultrapetizione o corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere prospettata in modo univoco come nullità della decisione; non basta il mero richiamo formale della norma senza chiarire in che modo il giudice avrebbe ecceduto il petitum.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate; la Corte ne ha rilevato l’inserimento promiscuo insieme ad altre censure, senza autonoma specificazione della violazione.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte ha valorizzato l’assenza di una distinta e intellegibile censura sul punto.
Richiamato per contestare la qualificazione e l’efficacia degli accordi collettivi; la Corte ha ritenuto le doglianze non specifiche e non autosufficienti.
Richiamato in relazione all’autonomia contrattuale e alla natura degli accordi collettivi; la censura è stata giudicata inammissibile per promiscuità e novità.
Richiamato nei motivi di ricorso senza una censura autonoma e chiaramente separabile.
Richiamato nei motivi, ma la Corte non vi ha ravvisato una doglianza specifica idonea a superare l’inammissibilità.
Richiamato nei motivi; non è stato ritenuto idoneo a sostenere una censura specifica.
Richiamato nei motivi per la disciplina delle clausole d’uso/integrazione contrattuale; censura assorbita dall’inammissibilità.
Invocato per sostenere la nullità/illeceità di pattuizioni collettive ritenute abrogative di un diritto inderogabile; la Corte non ha esaminato nel merito per inammissibilità.
Richiamato per l’interpretazione degli accordi collettivi, ma non in modo autonomo e specifico.
Richiamato nei motivi interpretativi; la Corte ha ritenuto le censure non intelligibili o non autosufficienti.
Richiamato per l’efficacia vincolante del contratto e la successione dei contratti collettivi; la Corte ha escluso che le deduzioni superassero l’inammissibilità.
È la norma sostanziale al centro della lite sul preavviso; la Corte d’appello, la cui ratio è stata condivisa in sede di legittimità, ha escluso che il diritto al preavviso fosse un diritto quesito intangibile e ha ritenuto applicabile la disciplina collettiva sopravvenuta prima del licenziamento.
Richiamato come norma sull’onere probatorio; la Corte ha evidenziato che alcune doglianze difettavano di autosufficienza e di puntuale allegazione/prova di quanto assunto.
Norme sulla procedura di licenziamento collettivo richiamate per contestare gli accordi intervenuti nel 2014; la Corte non è entrata nel merito per l’inammissibilità dei motivi.
Richiamato per sostenere la validità/efficacia degli accordi di prossimità e per contestarne i requisiti soggettivi; la Corte ha rilevato la novità o la genericità di alcune censure e l’assenza di specifica dimostrazione nei gradi di merito.
art. 39 Cost.
Invocato nei motivi relativi alla contrattazione collettiva; non è stato oggetto di esame di merito per l’inammissibilità del ricorso.
art. 101 Cost.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte ha considerato le relative doglianze formulate in modo promiscuo e non specifico.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione alla Carta Sociale Europea; censura non scrutinata nel merito per l’inammissibilità.
art. 4 n. 4 Carta Sociale Europea
Invocato per sostenere la tesi sul preavviso; la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze senza entrare nel merito della compatibilità convenzionale.
Richiamato tra le fonti asseritamente violate; non vi è una specifica interpretazione nel merito.
art. 10 R.D. n. 1825/1924
Richiamato dai ricorrenti a supporto della disciplina del preavviso; la Corte non ha esaminato il merito della censura.
Richiamato in modo inconferente dai ricorrenti nel motivo sulla rappresentatività sindacale; la Corte ha rilevato che la norma riguarda la costituzione del convenuto in primo grado e non la contestazione dell’accertamento compiuto dal giudice di merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di cassazione il ricorso deve esporre in modo chiaro, sintetico e autosufficiente i fatti di causa e le rationes decidendi della sentenza impugnata; se l’esposizione è oscura, lacunosa o tale da impedire la comprensione delle censure, il ricorso è inammissibile.
- Non possono coesistere nello stesso motivo censure eterogenee e incompatibili, come la violazione di legge sostanziale e il vizio di motivazione o l’errore in procedendo, quando la loro sovrapposizione impedisca di individuare con precisione la regola violata.
- La deduzione di violazione dell’art. 112 c.p.c. richiede un riferimento univoco alla nullità della decisione per ultrapetizione, extra petizione o omissione di pronuncia; il mero richiamo della norma, senza spiegazione del vizio, non è sufficiente.
- Sono inammissibili in cassazione le questioni nuove o non trattate nel giudizio di merito, salvo che siano rilevabili d’ufficio; chi le invoca deve anche indicare dove siano state tempestivamente dedotte nei gradi precedenti.
- Le circolari amministrative hanno natura di atti interni e non di norme giuridiche: la loro asserita violazione non è denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.
- Il preavviso nel rapporto di lavoro, quando interviene una successione di discipline collettive, non costituisce di per sé un diritto quesito intangibile se riguarda una situazione futura o non ancora consolidata; può quindi essere regolato dalla disciplina collettiva sopravvenuta prima del recesso.
- Nel giudizio di legittimità il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se la censura attacca una ricostruzione diversa o non pertinente, il motivo è inammissibile.
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