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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21643/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, per l'anno d'imposta 2008, ha rettificato il reddito della società contribuente disconoscendo i costi sostenuti per la sponsorizzazione, con il marchio sociale, di un'associazione sportiva dilettantistica. L'Ufficio ha ritenuto che tali costi non fossero spese di pubblicità, bensì spese di rappresentanza, e quindi solo parzialmente deducibili ai sensi dell'art. 108, comma 2, TUIR. Nei gradi di merito la CTP ha escluso la riqualificazione in rappresentanza ma ha comunque confermato la parziale indeducibilità; la CGT di secondo grado ha confermato, valorizzando la ritenuta mancata prova dell'effettività delle prestazioni e ritenendo non decisiva la successiva pronuncia penale di non luogo a procedere. In cassazione la società ha dedotto: 1) omessa valutazione della documentazione prodotta a prova dell'effettività delle prestazioni; 2) acritica adesione alla decisione di primo grado sulla non inerenza, con omessa considerazione dell'eccezione di extrapetizione, poiché l'Ufficio avrebbe contestato solo la sovrafatturazione e non la inerenza; 3) erronea svalutazione della sentenza penale di non luogo a procedere relativa al legale rappresentante.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ha accolto il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che i costi di sponsorizzazione, quando effettivamente destinati a pubblicizzare il marchio e i prodotti dell'impresa, non possono essere semplicemente degradati a spese di rappresentanza; la questione corretta è quella dell'inerenza/adeguatezza economica, che però non coincide con la diversa qualificazione della natura del costo. Ha invece escluso rilievo decisivo alla sentenza penale di non luogo a procedere, sia per difetto di prova della sua irrevocabilità sia perché non si tratta di una sentenza assolutoria dibattimentale.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986

    Le spese di rappresentanza sono deducibili solo nei limiti previsti dalla norma; la loro applicazione presuppone che il costo sia effettivamente di rappresentanza e non già di pubblicità/sponsorizzazione.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986

    È richiamato come disciplina previgente in tema di deducibilità delle spese di rappresentanza, poi confluita nell'art. 108, comma 2, TUIR.

  • art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002

    Per le sponsorizzazioni verso associazioni sportive dilettantistiche opera una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, se ricorrono le condizioni indicate dalla giurisprudenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di impugnazione dedotto per censurare errori di diritto nelle valutazioni della sentenza impugnata.

  • art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000

    È il reato tributario contestato al legale rappresentante nel procedimento penale richiamato dalla contribuente.

  • art. 21-bis l. 10 marzo 2000, n. 74

    La Corte ne richiama l'operatività solo in presenza di sentenza penale irrevocabile, circostanza non dimostrata nel caso concreto.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione, quando sono dirette alla promozione di marchi, prodotti, servizi o dell'attività d'impresa, appartengono ontologicamente all'area delle spese di pubblicità e non possono essere automaticamente riqualificate come spese di rappresentanza solo perché l'Ufficio ne contesti l'onerosità o la convenienza economica.
  • Ai fini della deducibilità dei costi di sponsorizzazione, il giudizio di inerenza va compiuto in senso qualitativo e non meramente quantitativo: rileva la correlazione del costo all'attività d'impresa e il suo potenziale beneficio, anche indiretto o futuro, non la prova di un immediato ritorno economico.
  • La macroscopica antieconomicità di un costo può assumere rilievo solo come indizio dell'assenza di connessione con l'attività d'impresa, ma non consente da sola di mutare la natura giuridico-fiscale del costo da pubblicità a rappresentanza.
  • Quando la contestazione dell'Amministrazione si fonda sulla sovrafatturazione o sulla congruità economica della spesa, il giudice deve verificare se la ripresa attenga alla misura del costo e alla sua inerenza, non potendo fondare la decisione su una diversa qualificazione non effettivamente posta a base dell'atto impositivo.
  • Una sentenza penale di non luogo a procedere non ha di per sé efficacia dirimente nel giudizio tributario, specie se non risulta irrevocabile e se non proviene da una pronuncia assolutoria dibattimentale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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