Cassazione Penale, Ordinanza n. 13801/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva applicato la pena concordata ex art. 599-bis c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto; con il secondo ha lamentato un vizio di motivazione sulla dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che, nel giudizio definito con concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni che siano state oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo, né la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né i vizi sulla pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Ha inoltre osservato che la censura sulla qualificazione giuridica era formulata in modo generico e, comunque, è sindacabile solo in caso di errore manifesto, cioè quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione senza margini di opinabilità.
Norme richiamate
Nel concordato in appello limita fortemente i motivi deducibili in cassazione; sono ammessi solo censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della decisione rispetto all'accordo.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., se il motivo attiene a questioni rinunciate con l'accordo sulla pena.
Il principio sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è richiamato in via analogica: il vizio è rilevante solo se l'errore è manifesto e la qualificazione risulta palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
art. 73, comma 1, DPR 309/1990
È la norma incriminatrice posta a base della contestazione definita con applicazione della pena concordata.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per vizi attinenti alla formazione della volontà adesiva, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Le questioni oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo non possono essere riproposte in cassazione, neppure se astrattamente rilevabili d'ufficio.
- La mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di regola, deducibile contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello, quando il motivo si innesti su profili rinunciati con l'accordo.
- I vizi relativi alla determinazione della pena sono scrutinabili in cassazione solo se sfociano in illegalità della sanzione; il mero dissenso sulla dosimetria non è sufficiente.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo se l'errore è manifesto, ossia immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al contenuto dell'imputazione.
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